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REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1921, n. 1705

Che reca provvedimenti in dipendenza dei terremoti. (021U1705)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1932)
Testo in vigore dal:  10-12-1921

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari dell'interno, e con i ministri segretari di Stato del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, delle colonie, per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono prorogati al 30 giugno 1922 per le località danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914:

1° il termine, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1325, per la presentazione da parte di privati delle domande di contributo diretto e di mutuo;

2° il termine, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1325, per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo da parte di Provincie, di Comuni ed Enti morali.