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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1922, n. 1835

Col quale si revoca la disposizione dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 1 febbraio 1918, n. 102, che sospende il corso delle prescrizioni e i termini per l'esercizio di alcune azioni nelle Provincie venete. (022U1835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-2-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le terre liberate dal nemico, di concerto col Ministro della giustizia e affari di culto e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa qualsiasi applicazione ulteriore della disposizione dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102.

I termini, la decorrenza dei quali sia tuttora sospesa per effetto della detta disposizione, ripiglieranno il loro corso dalla data della entrata in vigore del presente decreto, ma il loro compimento non avrà luogo prima del sessantesimo giorno dalla data medesima.

Nulla è rinnovato al disposto della legge 11 agosto 1921, n. 1083, in ordine alla speciale proroga, a favore dell'erario e dei contribuenti, dei termini di prescrizione stabiliti da leggi relative a determinate tasse.