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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1918, n. 102

Che detta norme speciali circa le persone e gli enti delle Provincie venete, che hanno abbandonato la loro residenza o sede, in conseguenza della guerra, relativamente agli atti dello stato civile, ai diritti di famiglia e di successione, alle obbligazioni, ai contratti di assicurazione, alle Società civili e commerciali, agli Istituti di credito e ai mutui fondiari, nonchè circa l'Amministrazione della giustizia e le norme procedurali. (018U0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1923)
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Testo in vigore dal:  9-2-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuta la necessità di emanare nuove norme per le persone e gli enti delle Provincie venete che hanno abbandonato la loro residenza o sede per cause di guerra e l'opportunità di completare e di coordinare con esse quelle già emanate;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro; e sentito l'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La prova delle nascite, dei matrimoni o delle morti, annotati nei registri dello stato civile dei comuni compresi nel territorio occupato dal nemico o di quelli indicati a norma dell'art. 68, potrà essere fornita secondo le disposizioni degli articoli 364 e 366 del Codice civile, salvo che per casi speciali sia richiesta od autorizzata una prova diversa.