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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1918, n. 102

Che detta norme speciali circa le persone e gli enti delle Provincie venete, che hanno abbandonato la loro residenza o sede, in conseguenza della guerra, relativamente agli atti dello stato civile, ai diritti di famiglia e di successione, alle obbligazioni, ai contratti di assicurazione, alle Società civili e commerciali, agli Istituti di credito e ai mutui fondiari, nonchè circa l'Amministrazione della giustizia e le norme procedurali. (018U0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1923)
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Testo in vigore dal:  5-2-1923
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Art. 17




Il sospeso il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, legali, convenzionali o processuali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsivoglia contro enti, ditte e privati aventi la loro residenza nei comuni occupati dal nemico, o in quelli indicati a norma dell'art. 68.

Èdel pari sospeso il corso dei termini quando l'atto diretto ad interromperlo debba compiersi nei comuni su indicati.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 21 dicembre 1922, n. 1835, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa qualsiasi applicazione ulteriore della disposizione dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102".