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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1922, n. 1835

Col quale si revoca la disposizione dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 1 febbraio 1918, n. 102, che sospende il corso delle prescrizioni e i termini per l'esercizio di alcune azioni nelle Provincie venete. (022U1835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-2-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102; 
 
  Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1083; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le terre
liberate dal nemico, di  concerto  col  Ministro  della  giustizia  e
affari di culto e col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Con l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  cessa  qualsiasi
applicazione ulteriore della disposizione dell'art.  17  del  decreto
Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102. 
 
  I termini, la decorrenza dei quali sia tuttora sospesa per  effetto
della detta disposizione, ripiglieranno  il  loro  corso  dalla  data
della entrata in vigore del presente decreto, ma il  loro  compimento
non avra' luogo prima del sessantesimo giorno dalla data medesima. 
 
  Nulla e' rinnovato al disposto della legge 11 agosto 1921, n. 1083,
in  ordine  alla  speciale  proroga,  a  favore  dell'erario  e   dei
contribuenti, dei termini di prescrizione stabiliti da leggi relative
a determinate tasse.