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REGIO DECRETO 26 dicembre 1920, n. 1916

Che stabilisce la diaria e le indennità da corrispondersi ai componenti del Collegio consultivo dei periti doganali estranei alle Amministrazioni dello Stato e non residenti in Roma. (020U1916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 15 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto del 9 aprile 1911, n. 330;
Visto il regolamento per la esecuzione del detto testo unico approvato con decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1911, n. 1270;
Ritenuto che la diaria giornaliera corrisposta nella misura di L. 20, ai membri del Collegio consultivo dei periti doganali estranei, alla Amministrazione dello Stato, e non residenti in Roma è del tutto insufficiente per sopperire alla spesa di alloggio e di vitto nella capitale e che è necessario di adeguatamente aumentarla per dar modo al Collegio medesimo di funzionare;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La diaria da corrispondere ai componenti del Collegio consultivo dei periti doganali estranei alle Amministrazioni dello Stato, e non residenti in Roma, fissata nella misura di L. 20 dai due. comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862, è portata a L. 30.

Nei casi previsti dalla seconda parte del primo comma del citato art. 2 dello stesso decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862 le indennità di viaggio e di soggiorno nonché la diaria, nella misura qui sopra stabilita, sono corrisposte ai componenti del predetto Collegio, in più della indennità ad essi dovuta per ciascun giorno di adunanza alla quale prendano parte, a norma del primo comma dell'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - FACTA - MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.