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REGIO DECRETO 26 dicembre 1920, n. 1916

Che stabilisce la diaria e le indennità da corrispondersi ai componenti del Collegio consultivo dei periti doganali estranei alle Amministrazioni dello Stato e non residenti in Roma. (020U1916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 15  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto del
9 aprile 1911, n. 330; 
 
  Visto il regolamento  per  la  esecuzione  del  detto  testo  unico
approvato con decreto del ministro delle finanze del 19 aprile  1911,
n. 1270; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale del  18  novembre  1915,  n.
1625; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale del 23 dicembre 1915, n. 1862,  ed
il successivo decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1311; 
 
  Ritenuto che la diaria giornaliera corrisposta nella misura  di  L.
20, ai membri del Collegio consultivo dei periti  doganali  estranei,
alla Amministrazione dello Stato, e non  residenti  in  Roma  e'  del
tutto insufficiente per sopperire alla spesa di alloggio e  di  vitto
nella capitale e che e' necessario di  adeguatamente  aumentarla  per
dar modo al Collegio medesimo di funzionare; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La diaria da corrispondere ai componenti  del  Collegio  consultivo
dei periti doganali estranei alle Amministrazioni dello Stato, e  non
residenti in Roma, fissata nella misura  di  L.  20  dai  due.  comma
dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862, e'
portata a L. 30. 
 
  Nei casi previsti dalla seconda parte del primo  comma  del  citato
art. 2 dello stesso decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862
le indennita' di viaggio e di  soggiorno  nonche'  la  diaria,  nella
misura qui  sopra  stabilita,  sono  corrisposte  ai  componenti  del
predetto Collegio, in  piu'  della  indennita'  ad  essi  dovuta  per
ciascun giorno di adunanza alla quale prendano  parte,  a  norma  del
primo  comma  dell'art.  10  del  decreto-legge  Luogotenenziale   18
novembre 1915, n. 1625. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1920. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             GIOLITTI - FACTA - MEDA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: FERA.