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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1862

Col quale il Collegio consultivo dei periti doganali è confermato in carica con gli attuali suoi componenti. (015U1862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1921)
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Testo in vigore dal:  20-8-1921
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Art. 2




A ciascuno dei componenti il Collegio consultivo dei periti doganali, al direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane ed al segretario del Collegio è corrisposta, per ciascun giorno di adunanza alla quale prendano parte, una indennità di lire dieci per i funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e di lire quindici per gli estranei alle dette Amministrazioni.

Al presidente, ai membri effettivi del Collegio, al direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane ed al segretario del Collegio stesso è anche assegnata una retribuzione fissa di lire millecinquecento in ciascun esercizio finanziario.

Ai componenti il Collegio che non risiedono nella capitale sono inoltre corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno, le quali, per i funzionari dello Stato, corrisponderanno alla misura stabilita dalle disposizioni in vigore per le indennità di trasferimento e di missione e per gli altri saranno corrisposte in misura corrispondente alle spese di viaggio effettivamente sostenute e ad una diaria di lire trenta per ogni giorno di viaggio e di permanenza in Roma.

Ai componenti il Collegio dei periti doganali che vengono incaricati di speciali missioni fuori della loro residenza, nell'interesse del Collegio, sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione secondo le disposizioni in vigore, quando si tratti di funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato; se la missione è invece affidata a componenti il Collegio, estranei alle Amministrazioni, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una diaria di lire trenta per missioni nel Regno e nella misura da fissarsi volta per volta dal ministro delle finanze per le missioni all'estero.
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 26 dicembre 1920, n. 1916 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La diaria da corrispondere ai componenti del Collegio consultivo dei periti doganali estranei alle Amministrazioni dello Stato, e non residenti in Roma, fissata nella misura di L. 20 dai due. comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862, è portata a L. 30.
Nei casi previsti dalla seconda parte del primo comma del citato art. 2 dello stesso decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862 le indennità di viaggio e di soggiorno nonché la diaria, nella misura qui sopra stabilita, sono corrisposte ai componenti del predetto Collegio, in più della indennità ad essi dovuta per ciascun giorno di adunanza alla quale prendano parte, a norma del primo comma dell'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 24 luglio 1921, n. 1020, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 17 aprile 1921, n. 644, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate col succitato Nostro decreto 17 aprile 1921, n. 644, hanno effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1920-921, limitatamente a quanto riguarda la corresponsione della retribuzione fissa assegnata, per ciascun esercizio finanziario, al presidente, ai membri effettivi del Collegio consultivo dei periti doganali al direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane ed al segretario del Collegio stesso".