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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1918, n. 1311

Che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione. (018U1311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1945)
Testo in vigore dal:  16-10-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati, che si recano in missione, sono corrisposte, per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza, le indennità stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.