DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999 , n. 359

Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

 Vigente al: 25-5-2024  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva  95/63/CE del Consiglio del 5  dicembre 1995 che
modifica  la direttiva  89/655/CEE  relativa ai  requisiti minimi  di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
51,  recante  delega  al  Governo per  l'attuazione  della  direttiva
95/63/CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547,  e successive  modifiche e  integrazioni, recante  norme per  la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19   settembre  1994,  n.  626,  e
successive modifiche e  integrazioni, e in particolare  il titolo III
che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro del  lavoro e  della previdenza sociale,  di concerto  con i
Ministri   della    sanita',   dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato, di grazia  e giustizia, del tesoro,  del bilancio e
della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione
pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto reca  modifiche e integrazioni al titolo III
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184
del decreto del  Presidente della Repubblica 27 aprile  1955, n. 547,
in attuazione della  direttiva 95/63/CE del Consiglio  del 5 dicembre
1995.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
                               Art. 2.
  1. All'articolo 35,  comma 2, del decreto  legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il
datore di lavoro prende le  misure necessarie affinche' durante l'uso
delle attrezzature di lavoro siano  rispettate le disposizioni di cui
ai commi 4-bis e 4-ter.".
  2. All'articolo  35, comma  3, del decreto  legislativo n.  626 del
1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
 "c-bis) i sistemi di comando,  che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi  e delle sollecitazioni prevedibili in
relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.".
  3. All'articolo  35, comma  4, del decreto  legislativo n.  626 del
1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
 "c-bis)  disposte  in maniera  tale  da  ridurre  i rischi  per  gli
utilizzatori  e  per le  altre  persone,  assicurando in  particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi
fissi  o  mobili  circostanti  e  che tutte  le  energie  e  sostanze
utilizzate  o prodotte  possano  essere addotte  o  estratte in  modo
sicuro.".
  4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
  "4-bis.  Il  datore  di   lavoro  provvede  affinche'  nell'uso  di
attrezzature  di  lavoro  mobili,   semoventi  o  non  semoventi  sia
assicurato che:
  a) vengano disposte  e fatte rispettare regole  di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
  b)  vengano adottate  misure  organizzative atte  a  evitare che  i
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di lavoro  semoventi e comunque  misure appropriate per  evitare che,
qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona
esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
  c)  il trasporto  di lavoratori  su attrezzature  di lavoro  mobili
mosse   meccanicamente  avvenga   esclusivamente  su   posti  sicuri,
predisposti  a tale  fine,  e  che, se  si  devono effettuare  lavori
durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura sia adeguata;
  d)  le   attrezzature  di  lavoro   mobili,  dotate  di   motore  a
combustione, siano  utilizzate nelle zone di  lavoro soltanto qualora
sia assicurata una quantita' sufficiente  di aria senza rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
  4-ter.  Il   datore  di  lavoro  provvede   affinche'  nell'uso  di
attrezzature di  lavoro destinate a sollevare  carichi sia assicurato
che:
  a)  gli accessori  di  sollevamento siano  scelti  in funzione  dei
carichi  da  movimentare, dei  punti  di  presa, del  dispositivo  di
aggancio, delle  condizioni atmosferiche,  nonche' tenendo  conto del
modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di piu'
accessori  di sollevamento  siano contrassegnate  in modo  chiaro per
consentire all'utilizzatore di  conoscerne le caratteristiche qualora
esse non  siano scomposte dopo  l'uso; gli accessori  di sollevamento
siano  depositati   in  modo  tale   da  non  essere   danneggiati  o
deteriorati;
  b)  allorche' due  o piu'  attrezzature  di lavoro  che servono  al
sollevamento di carichi  non guidati sono installate o  montate in un
luogo di  lavoro in modo che  i loro raggi di  azione si intersecano,
siano  prese  misure appropriate  per  evitare  la collisione  tra  i
carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
  c)  i  lavori  siano  organizzati  in  modo  tale  che,  quando  un
lavoratore aggancia o sgancia  manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo
che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
  d)  tutte   le  operazioni  di  sollevamento   siano  correttamente
progettate nonche'  adeguatamente controllate ed eseguite  al fine di
tutelare la sicurezza  dei lavoratori; in particolare,  per un carico
da sollevare simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che
servono  al sollevamento  di  carichi non  guidati,  sia stabilita  e
applicata  una procedura  d'uso per  garantire il  buon coordinamento
degli operatori;
  e) qualora  attrezzature di lavoro  che servono al  sollevamento di
carichi  non guidati  non possano  trattenere  i carichi  in caso  di
interruzione parziale  o totale dell'alimentazione di  energia, siano
prese  misure appropriate  per  evitare di  esporre  i lavoratori  ai
rischi  relativi;  i  carichi   sospesi  non  devono  rimanere  senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico sia stato  agganciato e sistemato con la massima
sicurezza;
  f) allorche' le condizioni meteorologiche  si degradano ad un punto
tale da mettere in pericolo  la sicurezza di funzionamento, esponendo
cosi'  i  lavoratori a  rischi,  l'utilizzazione  all'aria aperta  di
attrezzature di  lavoro che  servono al  sollevamento di  carichi non
guidati sia  sospesa e siano  adottate adeguate misure  di protezione
per  i  lavoratori  e,  in particolare,  misure  che  impediscano  il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
  4-quater. Il datore di lavoro,  sulla base della normativa vigente,
provvede  affinche' le  attrezzature  di cui  all'allegato XIV  siano
sottoposte  a  verifiche  di  prima  installazione  o  di  successiva
installazione  e a  verifiche  periodiche o  eccezionali, di  seguito
denominate  "verifiche",  al   fine  di  assicurarne  l'installazione
corretta e il buon funzionamento.
  4-quinquies. I risultati  delle verifiche di cui  al comma 4-quater
sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per
un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa
fuori  esercizio dell'attrezzatura,  se avviene  prima. Un  documento
attestante  l'esecuzione dell'ultima  verifica  deve accompagnare  le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
                               Art. 3.
  1. All'articolo  36, del  decreto legislativo n.  626 del  1994, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2. Le  modalita' e le procedure tecniche  delle verifiche seguono
il  regime  giuridico  corrispondente  a  quello  in  base  al  quale
l'attrezzatura e' stata costruita e messa in servizio.".
  2. All'articolo  36, comma  3, del decreto  legislativo n.  626 del
1994,  le  parole  "puo'  stabilire"  sono  sostituite  dalla  parola
"stabilisce".
  3. All'articolo  36 del decreto  legislativo n. 626 del  1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato
XV, entro il  30 giugno 2001, le attrezzature di  lavoro indicate nel
predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di
direttive   comunitarie   concernenti   disposizioni   di   carattere
costruttivo,   allorche'   esiste   per  l'attrezzatura   di   lavoro
considerata un rischio corrispondente.
  8-ter. Fino a  che le attrezzature di lavoro di  cui al comma 8-bis
non vengono  adeguate il datore  di lavoro adotta  misure alternative
che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
  8-quater.   Le   modifiche   apportate   alle   macchine   definite
all'articolo 1, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica
24   luglio  1996,   n.  459,   a  seguito   dell'applicazione  delle
disposizioni del comma  8-bis, e quelle effettuate  per migliorare le
condizioni  di sicurezza  sempre che  non comportino  modifiche delle
modalita' di  utilizzo e delle prestazioni  previste dal costruttore,
non  configurano immissione  sul  mercato ai  sensi dell'articolo  1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
                               Art. 4.
  1. L'articolo  184 del decreto  del Presidente della  Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il sollevamento
di  persone  e' effettuato  soltanto  con  attrezzature di  lavoro  e
accessori previsti a tal fine.
  2.  In   casi  eccezionali,   possono  essere  utilizzate   per  il
sollevamento  di  persone attrezzature  non  previste  a tal  fine  a
condizione  che  siano state  prese  adeguate  misure in  materia  di
sicurezza,  conformemente   a  disposizioni  di  buona   tecnica  che
prevedono  il   controllo  appropriato  dei  mezzi   impiegati  e  la
registrazione di tale controllo.  Qualora siano presenti lavoratori a
bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi,
il posto di comando deve  essere occupato in permanenza. I lavoratori
sollevati devono disporre di un  mezzo di comunicazione sicuro con il
posto  di  comando.  Devono  essere prese  le  opportune  misure  per
assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
                               Art. 5.
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Il  datore  di  lavoro provvede  altresi'  a  informare  i
lavoratori  sui   rischi  cui   sono  esposti  durante   l'uso  delle
attrezzature  di  lavoro,  sulle   attrezzature  di  lavoro  presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche  se da essi non usate
direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.".
                               Art. 6.
  1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
  a) dopo le  parole: "35, commi 1, 2, 4"  sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
  b) prima della parola: "38"  sono inserite le seguenti parole: "36,
comma 8-ter".
  2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
  a) dopo le  parole: "35, commi 1, 2, 4"  sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater,";
  b) prima della parola: "38"  sono inserite le seguenti parole: "36,
comma 8-ter".
                               Art. 7.
  1. Al decreto legislativo n. 626  del 1994, sono aggiunti, in fine,
i seguenti allegati:
  "  a)  Allegato XIV.  Elenco  delle  attrezzature da  sottoporre  a
verifica:
   1) scale aeree ad inclinazione variabile;
   2) ponti mobili sviluppabili su carro;
   3) ponti sospesi muniti di argano;
   4) idroestrattori  centrifughi con diametro esterno  del paniere
      450 cm;
   5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
   6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
   7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
   8)  organi    di trazione, di  attacco e dispositivi di  sicurezza
dei piani inclinati;
   9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
  10) elementi di ponteggio;
  11) ponteggi metallici fissi;
  12) argani dei ponti sospesi;
  13) funi dei ponti sospesi;
  14) armature degli scavi;
  15) freni dei locomotori;
  16) micce;
  17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
  18) opere sceniche;
  19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
  20) teleferiche private;
  21) elevatori trasferibili;
  22) ponteggi sospesi motorizzati;
  23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
  24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
  25) apparecchi a pressione semplici;
  26) apparecchi a pressione di gas;
  27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
  28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
  29) forni per oli minerali;
  30) generatori  di calore  per impianti  di riscaldamento  ad acqua
calda;
  31)  recipienti  per  trasporto  di  gas  compressi,  liquefatti  e
disciolti.
  b)  Allegato   XV.  Prescrizioni  supplementari   applicabili  alle
attrezzature di lavoro specifiche.
  0. Osservazione preliminare.
  Le  disposizioni  del  presente  allegato  si  applicano  allorche'
esiste,  per   l'attrezzatura  di  lavoro  considerata,   un  rischio
corrispondente.
  Ai fini del loro adempimento  ed in quanto riferite ad attrezzature
in esercizio,  esse non  richiedono necessariamente  l'adozione delle
stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle
attrezzature di lavoro nuove.
  1.  Prescrizioni applicabili  alle attrezzature  di lavoro  mobili,
semoventi o non semoventi.
  1.1.  Qualora   il  bloccaggio   intempestivo  degli   elementi  di
trasmissione  d'energia accoppiabili  tra  un'attrezzatura di  lavoro
mobile e  suoi accessori e  traini possa provocare  rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro  deve essere attrezzata o  sistemata in modo
tale  da  impedire  il  bloccaggio  degli  elementi  di  trasmissione
d'energia.
  Nel caso in  cui tale bloccaggio non possa  essere impedito, dovra'
essere  presa  ogni  precauzione possibile  per  evitare  conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
  1.2.  Se gli  organi di  trasmissione di  energia accoppiabili  tra
attrezzature di lavoro  mobili rischiano di sporcarsi  e di rovinarsi
strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita' di fissaggio.
  1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a
bordo  devono limitare,  nelle condizioni  di utilizzazione  reali, i
rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
  a)   mediante   una   struttura   di   protezione   che   impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
  b)  ovvero  mediante  una   struttura  che  garantisca  uno  spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
  c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
  Queste   strutture   di   protezione   possono   essere   integrate
all'attrezzatura di lavoro.
  Queste   strutture  di   protezione   non   sono  obbligatorie   se
l'attrezzatura  di lavoro  e' stabilizzata  durante tutto  il periodo
d'uso, oppure  se l'attrezzatura  di lavoro e'  concepita in  modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
  Se sussiste il  pericolo che il lavoratore trasportato  a bordo, in
caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura
di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione
del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
  1.4.  I  carrelli  elevatori  su  cui prendono  posto  uno  o  piu'
lavoratori devono essere sistemati o  attrezzati in modo da limitarne
i rischi di ribaltamento, ad esempio:
    a) installando una cabina per il conducente;
  b)  mediante una  struttura atta  ad impedire  il ribaltamento  del
carrello elevatore;
  c) mediante  una struttura concepita  in modo tale da  lasciare, in
caso di  ribaltamento del carrello elevatore,  uno spazio sufficiente
tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i
lavoratori a bordo;
  d)  mediante  una  struttura  che   trattenga  il  lavoratore  o  i
lavoratori sul sedile del posto di  guida per evitare che, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso.
  1.5. Le attrezzature di lavoro  mobili semoventi il cui spostamento
puo' comportare rischi  per le persone devono  soddisfare le seguenti
condizioni:
  a) esse  devono essere  dotate dei mezzi  necessari per  evitare la
messa in moto non autorizzata;
  b) esse devono  essere dotate dei mezzi  appropriati che consentano
di ridurre  al minimo  le conseguenze  di un'eventuale  collisione in
caso  di   movimento  simultaneo  di  piu'   attrezzature  di  lavoro
circolanti su rotaia;
  c) esse  devono essere dotate, qualora  considerazioni di sicurezza
l'impongano, di  un dispositivo  di emergenza con  comandi facilmente
accessibili o automatici che ne  consenta la frenatura e l'arresto in
caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
  d)  quando   il  campo  di   visione  diretto  del   conducente  e'
insufficiente per  garantire la sicurezza, esse  devono essere dotate
di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita';
  e)  le attrezzature  di  lavoro per  le quali  e'  previsto un  uso
notturno  o  in  luoghi  bui devono  incorporare  un  dispositivo  di
illuminazione adeguato al lavoro  da svolgere e garantire sufficiente
sicurezza ai lavoratori;
  f) le attrezzature  di lavoro che comportano, di per  se' o a causa
dei loro  carichi o  traini, un rischio  di incendio  suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio  a meno che  tali dispositivi non  si trovino
gia' ad  una distanza sufficientemente  ravvicinata sul luogo  in cui
esse sono usate;
  g)  le attrezzature  di  lavoro comandate  con sistemi  immateriali
devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
  h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali possono  comportare rischi di  urto o di  intrappolamento dei
lavoratori devono  essere dotate di dispositivi  di protezione contro
tali rischi,  a meno che  non siano installati altri  dispositivi per
controllare il rischio di urto.
  2. Prescrizioni applicabili alle  attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di carichi.
  2.1. Gli accessori di  sollevamento devono essere contrassegnati in
modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura.
  Se l'attrezzatura  di lavoro  non e'  destinata al  sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
  2.2. Le  macchine per il  sollevamento o lo spostamento  di persone
devono essere di natura tale:
  a)   da  escludere   qualsiasi   rischio   di  schiacciamento,   di
intrappolamento oppure  di urto  dell'utilizzatore, in  particolare i
rischi dovuti a collisione accidentale;
  b)  da garantire  che i  lavoratori bloccati  in caso  di incidente
nell'abitacolo non siano  esposti ad alcun pericolo  e possano essere
liberati.".
                               Art. 8.
  1. Il  presente decreto entra  in vigore sei  mesi dopo la  data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                     dei Ministri
                                  Letta, Ministro  per  le  politiche
                                     comunitarie
                                  Salvi,  Ministro del lavoro e della
                                     previdenza sociale
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                     del commercio e dell'artigianato
                                  Diliberto,  Ministro  di  grazia  e
                                     giustizia
Amato,  Ministro del  tesoro, del  bilancio e   della  programmazione
economica
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Piazza,  Ministro  per  la funzione
                                     pubblica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto