LEGGE 16 dicembre 1940 , n. 1902

Variazioni ed aggiunte al R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime. (040U1902)

 Vigente al: 19-5-2024  

Art. 1



Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità, è aggiunto il seguente comma:

«Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro per gli affari esteri il Governatore dei Possedimenti italiani».

Art. 2



Al testo della legge di guerra, approvato con il R. decreti 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il n. 1 dell'art. 3 è modificato carne segue:

«Colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorché possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero».

2) L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di persone che, sebbene non comprese fra quelle indicate nell'art. 3 di questa legge, abbiano o abbiano avuto la nazionalità dello Stato nemico.

«Con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli articoli 3 e 5».

3) All'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

«La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli enti, comandi, reparti e servizi delle Forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra».

4) Il n. 5 dell'art. 159 è modificato come segue:

«5) Gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica»;

5) L'art. 207 è modificato come segue:

«(Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra).

«L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'articolo 149 sono lasciati liberi, salve le esposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici».

6) L'art. 218 è modificato come segue:

((«Il Tribunale delle prede è istituito con decreto Reale emanato su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.

Il Tribunale è composto di un presidente, di un vice presidente, di due magistrati dell'Ordine giudiziario di grado 4°, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio, del direttore generale della Marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato.

Sono nominati uno o più supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al 6°.

Presso il Tribunale è nominato, fra i magistrati militari, un commissario del Re con uno o più sostituti.

Il presidente è a capo di tutti i servizi del Tribunale:

il vice presidente collabora col presidente nella direzione di tutti i servizi, sostituisce il presidente in caso di mancanza, assenza o impedimento, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle norme di procedura.

Le funzioni di segreteria sono esercitate o da un cancelliere della Corte di appello o da un segretario del Consiglio di Stato.

Con il decreto Reale che istituisce il Tribunale delle prede, si provvede anche a stabilire la sede del Tribunale stesso non che l'Amministrazione dello Stato cui fanno carico sia le relative spese di funzionamento che quelle per le competenze spettanti ai componenti del Tribunale.

Le competenze spettanti ai componenti del Tribunale saranno determinate con decreto del Ministro competente per la spesa, di concerto con quello per le finanze».))


7) All'art. 323 è aggiunto il seguente comma;

«Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma è ammesso per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso all'autorità competente. Se è competente l'autorità giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza».

8) Il secondo comma dell'art. 360 è modificato comma segue:

«L'applicazione delle disposizioni dei capi VII e VIII del titolo II, può essere estesa, con decreto Reale agli appartenenti a milizie o a corpi volontari che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'art. 25 ».

All'art. 362 sono aggiunti i seguenti commi:

«I decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, qualora debbano avere effetto nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani sono emanati rispettivamente di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana e con quello per gli affari esteri.

«Analogamente provvedesi per i decreti, o altri atti di competenza degli altri Ministeri, con i quali disponga, contestualmente, per il Regno, per l'Africa Italiana e per i Possedimenti italiani.

«Per i decreti o altri atti che debbano avere effetto soltanto nell'Africa Italiana o soltanto nei Possedimenti italiani, provvedono i Ministri rispettivamente per l'Africa Italiana o per gli affari esteri di concerto,ove occorra, con gli altri Ministri interessati».

Art. 3



Quando nelle leggi di guerra o di neutralità, o, nei provvedimenti ad esse connessi, è stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della Libia o in generale delle Colonie o dell'Africa Italiana, si intende fra questi compreso il territorio del Sahara Libico.

Art. 4



Gli affari in corso presso il Tribunale delle prede passano, nello stato in cui si trovino, al Tribunale delle prede costituito a sensi dell'art. 218 modificato dalla presente legge.


Art. 5



La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI