LEGGE 5 maggio 1901 , n. 151

Per approvazione di spese straordinarie militari nel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906. (001U0151)

Art. 1



Le disposizioni delle leggi per le spese straordinarie del bilancio della Guerra, anteriori alla presente legge, cessano di avere effetto nelle parti concernenti gli stanziamenti sugli stati di previsione del 1900-901 e successivi, e sono sostituite dai provvedimenti della presente legge.

Art. 2



Nei capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della Guerra, di ciascuno degli esercizi 1900-901 e successivi, fino al 1905-906 incluso, sarà stanziata una somma annua complessiva non minore di 16 milioni alla quale si aggiungeranno, colle condizioni indicate all'articolo 9, le somme equivalenti al ricavato delle alienazioni di cui all'articolo 5.

Art. 3



La somma non minore dei 16 milioni, di cui all'articolo 2, sarà ripartita fra i capitoli ivi indicati per ogni esercizio con la legge del bilancio e sarà commisurata in guisa che lo stato di previsione annuale del Ministero della Guerra, comprese le pensioni e dedotte:

a) le spese delle truppe all'estero;

b) le partite di giro;

non ecceda la somma di lire 275 milioni, alla quale sarà aggiunta quella ricavata dalle alienazioni di cui all'articolo 5.

Art. 4



Gli stanziamenti relativi alla parte straordinaria del bilancio sono i seguenti:

Stanziamenti 1900-901

Parte di provvedimento in formato grafico

Gli stanziamenti relativi alla parte straordinaria del bilancio sono i seguenti:

Stanziamenti 1901-902

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 5



Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le opere fortilizie, gl'immobili, i terreni, le armi, i materiali posseduti dall'Amministrazione della Guerra, riconosciuti non più necessari alla difesa nazionale, ed ai bisogni dell'esercito.

Le opere fortilizie, gl'immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti ad espropriazione per pubblica utilità.

Art. 6



Gli elenchi degli immobili indicati all'articolo 5, saranno approvati colle leggi del bilancio.

Le norme delle alienazioni saranno approvate con R. decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 7



La somma ricavata dalle alienazioni di cui agli articoli 5 e 6 sarà versata in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria «Movimento di capitali» del bilancio dell'entrata.

Art. 8



Degli stanziamenti non minori di 16 milioni di cui all'articolo 2 una somma complessiva non inferiore a lire 60 milioni sarà destinata al rinnovamento di tutta l'attuale artiglieria campale.

Il reparto per specialità della rimanente parte della somma risultante dai suddetti stanziamenti sarà fatto con decreto Reale.

Art. 9



In ciascun esercizio finanziario successivo al 1899-900, con decreto del Ministro del Tesoro, saranno assegnate ai capitoli di cui all'articolo 2 quelle somme, provenienti dalle alienazioni, che il Ministro della Guerra ravviserà opportuno.

Tali somme non dovranno, nella loro totalità, oltrepassare gl'incassi effettivamente eseguiti dalla tesoreria per effetto degli articoli 5, 6 e 7.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. Di San Martino.
Wollemborg.
E. Di Broglio.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.