REGIO DECRETO 3 marzo 1887 , n. 4378
Che istituisce in Palermo una Scuola artistica industriale per l'insegnamento di disegno, di colorito, di modellatura, di geometria, ecc. (087U4378)
Vigente al: 17-5-2024
UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale, del Consiglio comunale e della Camera di commercio ed arti di Pelermo, in data rispettivamente dell'8, 9, 26 e 29 settembre 1884, e del 9 novembre 1886, del 1° febbraio 1885 e 23 gennaio 1887; del 17 settembre 1884 e 24 settembre 1886; Sentito il parere della Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' istituita in Palermo una Scuola artistica industriale, la quale, nel fine di promuovere l'incremento delle industrie artistiche, impartisce insegnamenti di disegno, di colorito, di modellatura, di geometria, ecc. Alla scuola sono annesse officine o laboratorii per gli esercizi pratici degli allievi nell'applicazione dell'arte industriale ed un Museo di oggetti originali antichi e moderni d'arte industriale, di riproduzioni in gesso, in galvano-plastica ecc., di fotografie e di stampe d'ogni genere, oltre ad una biblioteca di opere riguardanti l'insegnamento del disegno e le varie applicazioni delle arti alle industrie. Tanto il Museo quanto la Biblioteca saranno alimentati da acquisti, doni, cambi e depositi temporanei. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Regio Decreto 2 novembre 1905, n. CCCCXIV (414) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La Scuola artistica-industriale con annesso Museo artistico industriale, istituita col R. decreto del 3 marzo 1887, n. 4378 (serie 3ª), e' soppressa. In sostituzione di essa sara' istituita nella stessa citta' una Scuola superiore d'arte applicata all'industria, lo statuto della quale sara' approvato con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio".
Art. 2. La spesa di mantenimento annuo della Scuola e' stabilita in lire 25000, e concorrono in essa: Il Governo con lire 16000, il Comune con lire 4000, la Provincia con lire 4000, la Camera di commercio con lire 1000, La spesa di primo impianto, da ripartirsi in due anni, e' stabilita in lire 40000. Concorrono in essa il Governo per lire 17000, il Comune per lire 12000, la provincia per lire 10000, la Camera di commercio per lire 1000.
Art. 3. La Scuola e' divisa in due corsi; l'uno inferiore o di preparazione diurno, serale e festivo; l'altro superiore soltanto diurno. Il corso serale e festivo e' stabilito specialmente per gli artigiani, che non possono disporre di una parte della giornata. Il corso inferiore e' comune a tutti i rami d'insegnamento, e comprende gli esercizi elementari di disegno geometrico ed ornamentale. Il corso superiore e' diviso in tante sezioni quante sono le applicazioni alle quali la Scuola e' indirizzata, cioe': pittura ornamentale decorativa, scultura ornamentale decorativa, intaglio in legno, ebanisteria, ceramica, bronzi, ecc. Ad ognuna di queste sezioni corrisponde una officina per le applicazioni artistiche. I lavori eseguiti in queste officine resteranno di proprieta' della Scuola.
Art. 4. Alla Scuola e' annessa una sezione femminile, cosi' per gli insegnamenti artistici come per le lavorazioni pratiche.
Art. 5. L'alta direzione e l'amministrazione della Scuola sono affidate ad un Consiglio composto di cinque membri, nominati due dal Governo, uno dal Consiglio provinciale, uno dal Consiglio comunale ed uno dalla Camera di commercio. Il Consiglio sceglie nel suo seno il presidente ed un vicepresidente. Adempie all'ufficio di segretario, con voto consultivo, il direttore della Scuola. I membri del Consiglio durano in carica tre anni, e possono essere rieletti. L'ufficio di consigliere e' gratuito.
Art. 6. Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo credera' necessario, ovvero in seguito a domanda per iscritto di almeno due consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza fra i presenti. Nel caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessario la presenza di tre consiglieri.
Art. 7. Spetta al Consiglio dirigente: a) Discutere ed approvare nel mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente, e nel mese di febbraio il consuntivo dell'anno precedente; b) Redigere i regolamenti interni della Scuola e delle officine; c) Stabilire i programmi d'insegnamento; d) Presentare all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i documenti indicati nelle lettere a, b, c di questo articolo, l'organico del personale coi relativi stipendi e le proposte per le nomine del direttore, dei professori e dei capi officina; e) Nominare e licenziare il personale subalterno.
Art. 8. Il presidente del Consiglio direttivo: a) Ha la rappresentanza della Scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) Amministra i fondi assegnati alla istituzione ed autorizza tutte le spese in conformita' degli stanziamenti del bilancio; c) Presenta annualmente al Consiglio una particolareggiata relazione intorno all'andamento della Scuola, alle condizioni del Museo e delle officine, ai progressi ed ai risultati ottenuti. Copia di questa relazione sara' immediatamente comunicata a ciascuno degli Enti che contribuiscono al mantenimento della Scuola; d) Provvede a che abbiano luogo pubbliche conferenze domenicali o serali intorno ad argomenti di storia dell'industria e di arte industriale; e) Provvede all'eventuale vendita dei prodotti delle officine, e all'impiego delle somme ricavate in sovvenzione agli alunni piu' meritevoli e all'acquisto di materiale artistico.
Art. 9. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio si riserva: a) Di approvare i regolamenti, i programmi d'insegnamento, i bilanci e di nominare il personale, come e' stabilito nell'art. 7 del presente; b) Di fare visitare la Scuola da persone di sua fiducia quando ne ravvisi l'opportunita', e di farsi rappresentare agli esami da speciale delegato.
Art. 10. Il contributo annuo governativo pel mantenimento della Scuola decorrera' dal giorno in cui la Scuola sara' aperta secondo le disposizioni del presente decreto. Al concorso dello Stato nelle spese di mantenimento e d'impianto della Scuola sara' provveduto coi fondi stanziati nei capitoli 37 e 75 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio corrente, e' con quelli che saranno iscritti nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1887. UMBERTO. Grimaldi Visto, Il Guardasigilli: Tajani.