REGIO DECRETO 3 marzo 1887 , n. 4378

Che istituisce in Palermo una Scuola artistica industriale per l'insegnamento di disegno, di colorito, di modellatura, di geometria, ecc. (087U4378)

 Vigente al: 17-5-2024  

 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le deliberazioni del  Consiglio  provinciale,  del  Consiglio
comunale e della Camera di commercio ed  arti  di  Pelermo,  in  data
rispettivamente dell'8, 9, 26 e 29 settembre 1884, e del  9  novembre
1886, del 1° febbraio 1885 e 23 gennaio 1887; del 17 settembre 1884 e
24 settembre 1886; 
 
  Sentito il parere della  Commissione  centrale  per  l'insegnamento
artistico industriale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura, Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituita in Palermo una Scuola artistica industriale, la quale,
nel fine  di  promuovere  l'incremento  delle  industrie  artistiche,
impartisce insegnamenti di disegno, di colorito, di  modellatura,  di
geometria, ecc. 
 
  Alla scuola sono annesse officine o laboratorii  per  gli  esercizi
pratici degli allievi nell'applicazione dell'arte industriale  ed  un
Museo di oggetti originali antichi e moderni d'arte  industriale,  di
riproduzioni in gesso, in galvano-plastica ecc., di fotografie  e  di
stampe d'ogni genere, oltre ad una biblioteca  di  opere  riguardanti
l'insegnamento del disegno e le varie applicazioni  delle  arti  alle
industrie. 
 
  Tanto il Museo quanto la Biblioteca saranno alimentati da acquisti,
doni, cambi e depositi temporanei. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 2 novembre 1905, n. CCCCXIV (414) ha disposto (con
l'art. 1, commi 1 e  2)  che  "La  Scuola  artistica-industriale  con
annesso Museo artistico industriale, istituita col R. decreto  del  3
marzo 1887, n. 4378 (serie 3ª), e' soppressa. 
  In sostituzione di essa sara' istituita  nella  stessa  citta'  una
Scuola superiore d'arte applicata  all'industria,  lo  statuto  della
quale sara' approvato con decreto Reale sopra proposta  del  ministro
di agricoltura, industria e commercio". 
 
                               Art. 2. 
 
  La spesa di mantenimento annuo della Scuola e'  stabilita  in  lire
25000, e concorrono in essa: Il Governo con lire 16000, il Comune con
lire 4000, la Provincia con lire 4000, la  Camera  di  commercio  con
lire 1000, 
 
  La spesa di primo impianto, da ripartirsi in due anni, e' stabilita
in lire 40000. Concorrono in essa  il  Governo  per  lire  17000,  il
Comune per lire 12000, la provincia per  lire  10000,  la  Camera  di
commercio per lire 1000. 
 
 
                               Art. 3. 
 
  La Scuola e' divisa in due corsi; l'uno inferiore o di preparazione
diurno, serale e festivo; l'altro superiore soltanto diurno. Il corso
serale e festivo e' stabilito specialmente per gli artigiani, che non
possono disporre di una parte della giornata. 
 
  Il corso inferiore e' comune  a  tutti  i  rami  d'insegnamento,  e
comprende  gli  esercizi  elementari   di   disegno   geometrico   ed
ornamentale. 
 
  Il corso superiore e'  diviso  in  tante  sezioni  quante  sono  le
applicazioni alle quali la  Scuola  e'  indirizzata,  cioe':  pittura
ornamentale decorativa, scultura ornamentale decorativa, intaglio  in
legno, ebanisteria,  ceramica,  bronzi,  ecc.  Ad  ognuna  di  queste
sezioni corrisponde una officina per le applicazioni artistiche. 
 
  I lavori eseguiti in queste officine resteranno di proprieta' della
Scuola. 
 
 
                               Art. 4. 
 
  Alla Scuola  e'  annessa  una  sezione  femminile,  cosi'  per  gli
insegnamenti artistici come per le lavorazioni pratiche. 
 
 
                               Art. 5. 
 
  L'alta direzione e l'amministrazione della Scuola sono affidate  ad
un Consiglio composto di cinque membri, nominati due dal Governo, uno
dal Consiglio provinciale, uno dal Consiglio comunale  ed  uno  dalla
Camera di commercio. 
 
  Il  Consiglio  sceglie  nel  suo   seno   il   presidente   ed   un
vicepresidente. 
 
  Adempie  all'ufficio  di  segretario,  con  voto   consultivo,   il
direttore della Scuola. 
 
  I membri del Consiglio durano in carica tre anni, e possono  essere
rieletti. 
 
  L'ufficio di consigliere e' gratuito. 
 
 
                               Art. 6. 
 
  Il Consiglio si  riunisce  ordinariamente  una  volta  al  mese,  e
straordinariamente tutte le  volte  che  il  presidente  lo  credera'
necessario, ovvero in seguito a domanda per iscritto  di  almeno  due
consiglieri. 
 
  Le deliberazioni sono prese a maggioranza fra i presenti. Nel  caso
di parita' prevale il voto del presidente. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessario la
presenza di tre consiglieri. 
 
 
                               Art. 7. 
 
  Spetta al Consiglio dirigente: 
 
    a) Discutere ed approvare nel mese di settembre di ogni  anno  il
bilancio preventivo dell'anno seguente, e nel  mese  di  febbraio  il
consuntivo dell'anno precedente; 
 
    b) Redigere i regolamenti interni della Scuola e delle officine; 
 
    c) Stabilire i programmi d'insegnamento; 
 
    d) Presentare  all'approvazione  del  Ministero  di  Agricoltura,
Industria e Commercio i documenti indicati nelle lettere a, b,  c  di
questo articolo, l'organico del personale coi relativi stipendi e  le
proposte per le nomine del  direttore,  dei  professori  e  dei  capi
officina; 
 
    e) Nominare e licenziare il personale subalterno. 
 
 
                               Art. 8. 
 
  Il presidente del Consiglio direttivo: 
 
    a) Ha la rappresentanza della Scuola e provvede  alla  esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio; 
 
    b) Amministra i fondi assegnati  alla  istituzione  ed  autorizza
tutte le spese in conformita' degli stanziamenti del bilancio; 
 
    c)  Presenta  annualmente  al  Consiglio  una   particolareggiata
relazione intorno all'andamento della  Scuola,  alle  condizioni  del
Museo e delle officine, ai progressi ed ai risultati ottenuti.  Copia
di questa relazione sara' immediatamente comunicata a ciascuno  degli
Enti che contribuiscono al mantenimento della Scuola; 
 
    d) Provvede a che abbiano luogo pubbliche conferenze domenicali o
serali intorno ad  argomenti  di  storia  dell'industria  e  di  arte
industriale; 
 
    e) Provvede all'eventuale vendita dei prodotti delle officine,  e
all'impiego delle somme ricavate  in  sovvenzione  agli  alunni  piu'
meritevoli e all'acquisto di materiale artistico. 
 
 
                               Art. 9. 
 
  Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio si riserva: 
 
    a) Di approvare i  regolamenti,  i  programmi  d'insegnamento,  i
bilanci e di nominare il personale, come e' stabilito nell'art. 7 del
presente; 
 
    b) Di fare visitare la Scuola da persone di sua fiducia quando ne
ravvisi l'opportunita',  e  di  farsi  rappresentare  agli  esami  da
speciale delegato. 
 
 
                              Art. 10. 
 
  Il contributo  annuo  governativo  pel  mantenimento  della  Scuola
decorrera' dal giorno in  cui  la  Scuola  sara'  aperta  secondo  le
disposizioni del presente decreto. 
 
  Al concorso dello Stato nelle spese di  mantenimento  e  d'impianto
della Scuola sara' provveduto coi fondi stanziati nei capitoli  37  e
75 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria  e  Commercio
per l'esercizio corrente, e' con  quelli  che  saranno  iscritti  nei
capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 marzo 1887. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Grimaldi 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Tajani.