REGIO DECRETO 25 ottobre 1881 , n. 475

Che varia l'intestazione della tabella numero 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865, per l'applicazione della legge comunale e provinciale. (081U0475)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,
Veduto l'articolo 90 della legge 20 marzo 1865, allegato A, col quale è stabilito che ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto Reale;
Veduto l'articolo 45 del regolamento 8 giugno per la esecuzione di detta legge, con cui si stabilisce la tariffa di tali diritti che gli uffici comunali sono autorizzati a percepire;
Veduta la tabella numero 3 annessa al detto regolamento nella cui intestazione è detto: "Tasse ed emolumenti che i segretari comunali sono autorizzati ad esigere per proprio conto;„
Veduto l'articolo 3 del R. decreto 13 gennaio 1871, n. 22 (Serie 2ª), che manda a pubblicare il regolamento 8 giugno 1865 nella provincia di Roma, nel quale articolo è invece detto che sono riservate ai comuni tutte le tasse ed emolumenti che in ordine alla tabella numero 3 si esigono per la spedizione degli atti;
Ritenuta la convenienza di porre l'intestazione della suaccennata tabella in armonia con gli articoli 90 della legge e 45 del regolamento;

Udito

il Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'intestazione della tabella numero 3, annessa al regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, è sostituita la seguente:

«Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge.»

Art. 2



Sono fatti salvi i diritti di quei segretari comunali ai quali al presente o per convenzione speciale, o per consuetudine, sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esigenza per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1881.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.