LEGGE
7
giugno
1990
, n. 145
Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina
delle bombole per metano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
b) "fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.
Art. 3
Alimentazione del fondo
1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, i proprietari di "carri bombolai" destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.
3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei "carri bombolai", con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.
4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonché per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale.
Art. 4
Adeguamenti della normativa
a) all'articolo 3, terzo comma, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000";
b) all'articolo 3, alla fine del terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.";
c) all'articolo 6, primo comma, le parole: "da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 200.000 a lire 600.000";
d) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.";
e) all'articolo 15, primo comma, le parole: "Entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro mesi";
f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.
2. La sanzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai detentori delle bombole, già in circolazione, di capacità compresa tra 66 e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente, successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5.
Data a Roma, addì 7 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI