LEGGE 23 luglio 2012 , n. 115

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. (12G0142)

 Vigente al: 3-4-2026  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.

Art. 2

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della Decisione stessa.

Art. 3

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino


ALLEGATO


Parte di provvedimento in formato grafico


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 25.03.2011

che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità
per gli Stati membri la cui moneta è l'euro



IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 6,

visto il progetto di modifica dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottoposto al Consiglio europeo dal governo belga il 16 dicembre 2010,

visto il parere del Parlamento europeo1 ,

visto il parere della Commissione europea2 ,

previo parere della Banca centrale europea3 ,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) consente al Consiglio europeo, che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in taluni casi, della Banca centrale europea, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale decisione non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati e la sua entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

(2) Nella riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010, i capi di Stato o di governo hanno convenuto sulla necessità che gli Stati membri istituiscano un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e hanno invitato il presidente del Consiglio europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo su una modifica limitata del trattato necessaria a tal fine.

(3) Il 16 dicembre 2010 il governo belga ha presentato, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, TUE, un progetto di modifica dell'articolo 136 TFUE consistente nell'aggiunta di un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. Al tempo stesso, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sul futuro meccanismo di stabilità (punti da 1 a 4).

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1 Parere del 23 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).

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2 Parere del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).

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3 Parere del 17 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).

(4) Il meccanismo di stabilità costituirà lo strumento necessario per affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell'intera zona euro come quelle verificatesi nel 2010 e contribuirà dunque a preservare la stabilità economica e finanziaria dell'Unione stessa. Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2010, il Consiglio europeo ha convenuto che, poiché detto meccanismo è destinato a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro, l'articolo 122, paragrafo 2, TFUE non sarà più necessario a tale scopo. I capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto che non debba essere usato per tali fini.

(5) Il 16 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione in merito al progetto, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, TUE. Ha altresì deciso di consultare la Banca centrale europea. Il Parlamento europeo1 , la Commissione2 e la Banca
centrale europea3 hanno adottato pareri sul progetto.

(6) La modifica riguarda una disposizione contenuta nella parte terza del TFUE e non estende le competenze attribuite all'Unione nei trattati,

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1 Parere del 23 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).

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2 Parere del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).

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3 Parere del 17 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

All'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.".

Articolo 2

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'approvazione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che tutte le notifiche di cui al primo comma siano pervenute o, altrimenti, il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima delle notifiche di cui al primo comma.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Parte di provvedimento in formato grafico