DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011 , n. 215

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. (11G0257)

 Vigente al: 20-5-2024  

Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,  n.  130,  recante  proroga
delle missioni internazionali delle  Forze  armate  e  di  polizia  e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970  (2011)  e  1973
(2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a  sostegno
dei  processi  di  pace  e   di   stabilizzazione.   Misure   urgenti
antipirateria; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per  assicurare  la  proroga  della  partecipazione  del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  alle  missioni
internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo  e  sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle  iniziative  delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei  processi  di
pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per l'Amministrazione
della difesa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno,  della
giustizia, dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la  cooperazione
internazionale e l'integrazione; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  747.649.929  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle  missioni  in  Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force  (ISAF)  ed  EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  157.012.056  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime  Task  Force,  di  cui  all'articolo   4,   comma   2,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di  euro  98.548.822  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani,  ((di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge  12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130)), di seguito elencate: 
    a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union  Rule  of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo; 
    b) Joint Enterprise. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  298.461  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la  missione  denominata  Integrated  Police  Unit  (IPU),   di   cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di  euro  20.967.090  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa  di  euro  1.212.168  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary  International  Presence  in   Hebron   (TIPH2),   di   cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  122.024  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge  12  luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  256.320  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  e   dell'Unione   Africana   in   Sudan,   denominata   United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  266.997  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite denominata United  Nations  Peacekeeping  Force  ((in  Cyprus))
(UNFICYP), di cui all'articolo 4,  comma  10,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 309.242  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  assistenza  alle  Forze  armate   albanesi,   di   cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di  euro  49.686.380  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione  della  NATO
denominata Ocean Shield per il  contrasto  della  pirateria,  di  cui
all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre  2012,  la  spesa  di  euro  21.977.519   per   la   proroga
dell'impiego di personale militare  negli  Emirati  Arabi  Uniti,  in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni  in
Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per  la  partecipazione  di
personale  militare  alla  missione  militare   dell'Unione   europea
denominata EUTM  Somalia,  di  cui  all'articolo  4,  comma  16,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e  alle  iniziative  dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa
e nell'Oceano indiano occidentale. 
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la  stipulazione  dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per  la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle  missioni  di  cui  al
presente decreto. 
  15. Al fine di sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino  al  31  dicembre
2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei  casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti  militari  che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente  decreto,
entro il limite di euro 6.500.000 in  Afghanistan,  euro  800.000  in
Libano, euro 185.360 nei Balcani. 
  16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la  spesa  di  ((euro  9.742.928))  per  l'impiego  di
personale militare in attivita' di assistenza, supporto e  formazione
in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022
(2011), adottate dal Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite,
rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre  2011.
Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1°  ottobre  2011
al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle  risorse  disponibili
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma  19,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi  1,
2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107  del  2011,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011. 
((16-bis. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo
gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non piu'  in  uso  alle
Forze  armate.  Per  la  finalita'  di  cui  al  presente  comma   e'
autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000. 
  16-ter. E' autorizzata, a decorrere dal 1º marzo 2012 e fino al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  338.947  per  la  proroga  della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130)). 
  17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  143.259  per  la  partecipazione  di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica
del Sud Sudan, denominata  United  Nations  Mission  in  South  Sudan
(UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011. 
  18. Il Ministero della difesa e' autorizzato  a  cedere,  a  titolo
gratuito, mezzi di trasporto e  logistici  alle  Forze  armate  della
Repubblica di Gibuti. Per la finalita' di cui al  presente  comma  e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino  al  31  dicembre
2012, la spesa di euro 430.000. 
  19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586  per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa  di  euro  1.695.480  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
denominata European Union  Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX
Kosovo) e di euro 62.630  per  la  proroga  della  partecipazione  di
personale della Polizia di  Stato  alla  missione  denominata  United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4,  comma  21,
del  decreto-legge  12  luglio  2011,   n.   107,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  128.190  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla  missione  in
Palestina,  denominata  European  Union  Police   Mission   for   the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo  4,  comma
22, del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  541.803  per  la  proroga  della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla  missione  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata  European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo  4,  comma  23,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa  di  euro  3.048.367  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  735.454  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione denominata European Union Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  514.244  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alle
unita'  di  coordinamento  interforze  denominate  Joint   Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in  Afghanistan,  Emirati  Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  289.043  per  la  proroga  della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia  penitenziaria  e  personale  amministrativo  del
Ministero della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo  4,
comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la  partecipazione  di  un
magistrato  collocato  fuori  ruolo  alla  missione   in   Palestina,
denominata  European  Union  Police  Mission  for   the   Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di  cui  all'articolo  4,  comma  28,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la  partecipazione  di  un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in  Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui  all'articolo
4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
                               Art. 2 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29  dicembre  2009,  n.  197,  e  l'articolo  5,  comma  2-bis,   del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta: 
    a) nella misura del 98  per  cento,  se  usufruisce  di  vitto  e
alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti
nelle missioni di cui all'articolo 1, comma  11,  nella  missione  in
Libia, di cui all'articolo  1,  comma  16,  nella  missione  EUPM  in
Bosnia-Erzegovina e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in
Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25; 
    b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria  prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo,  al  personale
impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13; 
    c) nella misura intera incrementata del  30  per  cento,  se  non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo  1,
comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all'articolo 1, comma 17. 
  3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo  1,
commi 5 e  11,  ((del  presente  decreto))  e  al  personale  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  e'
corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione
per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e  ai  limiti  orari  individuali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge  8  agosto  1990,  n.  231.  Al
personale  di  cui  all'articolo  1791,  commi  1  e  2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e'  attribuito  nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007. 
  4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle  missioni
internazionali  di  cui  al   presente   decreto,   nell'ambito   dei
finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  613,  il
Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze  armate  e  dei  relativi
mezzi e materiali. 
                               Art. 3 
 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Alle missioni internazionali  di  cui  al  presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e  all'articolo  4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n.
197. 
                               Art. 4 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197. 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per  il  Ministero
della difesa, pari a euro  600.000.000  e,  per  il  Ministero  degli
affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento  di
cui all'articolo 10, comma 1. 
                               Art. 5 
 
           Disposizioni per l'Amministrazione della difesa 
 
  1.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  2.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 831: 
      1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
i ruoli speciali» 
      2) dopo il comma 6, e' aggiunto, il seguente: 
      «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei
ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della
Forza armata interessata e' consentito, mediante concorso per  titoli
ed esami, il transito nel rispettivo ruolo  normale  ovvero  speciale
del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a  tenente
colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata,  in
possesso, per il transito nel ruolo normale, di una  delle  lauree  e
della relativa abilitazione all'esercizio della professione  previste
per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della
laurea in psicologia  e  della  relativa  abilitazione  all'esercizio
della professione. L'ordine  di  iscrizione  in  ruolo  e'  stabilito
secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»; 
    b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai  gradi
di maggiore e tenente colonnello»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»; 
    c) dopo l'articolo 833, e' inserito il seguente: 
    «Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito  nel  ruolo  normale
del Corpo del genio navale della Marina militare -1. A decorrere  dal
1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi
navali della Marina militare laureati in  ingegneria  edile,  civile,
civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o  in  architettura,
reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore
delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo  del
genio navale della Marina militare. 
  2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di  fregata  dei
ruoli normali della Marina  militare  laureati  in  ingegneria  o  in
architettura, che operano o hanno operato per  almeno  tre  anni  nel
settore  infrastrutture  nell'ambito  della  direzione  generale  dei
lavori e del demanio e delle direzioni  del  genio  militare  per  la
Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel  ruolo
normale del Corpo del genio navale della Marina militare. 
  3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1  e  2
mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di  grado  e
sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo  797,
commi 2 e 3.»; 
    d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole  «comandi,  unita',
reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite  le  seguenti:
«o costituiti  per  specifiche  esigenze  di  carattere  operativo  o
logistico»; 
    e) all'articolo 2190: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui
all'articolo 559, sono determinati per gli importi,  rispettivamente,
di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000  nell'anno  2013  ed
euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i  suddetti
contributi sono soppressi. Qualora il processo di  risanamento  delle
unita' produttive di cui all'articolo 48,  comma  1,  non  risultasse
conseguito con  il  bilancio  2014  per  il  complesso  delle  unita'
produttive, ovvero il bilancio di esercizio a  tale  data  non  fosse
presentato al Ministero della difesa, si procede  alla  liquidazione,
ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle  unita'  che
non hanno conseguito la  capacita'  di  operare  secondo  criteri  di
economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per  la
gestione  unitaria  delle  sole  unita'  che  hanno  raggiunto   tale
capacita', anche mediante la costituzione di societa' di servizi.». 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'Agenzia industrie difesa e'  autorizzata  a  prorogare  i
contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque
non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso,  entro  i
limiti della spesa gia' sostenuta nell'anno 2011 per  tale  tipologia
di  contratti,  ridotta   per   gli   anni   2012,   2013   e   2014,
rispettivamente, del dieci per cento,  del  venti  per  cento  e  del
trenta per cento.». 
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  4.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
                               Art. 6 
 
 
Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2011,  n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al
31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche  le  guardie  giurate
che   non   abbiano   ancora    frequentato    i    predetti    corsi
((teorico-pratici, a condizione  che))  abbiano  partecipato  per  un
periodo di almeno sei mesi, quali  appartenenti  alle  Forze  armate,
alle missioni internazionali in  incarichi  operativi  ((e  che  tale
condizione sia attestata dal Ministero della difesa)).»; 
    b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((1) al primo periodo, dopo le  parole:  "puo'  utilizzare"  sono
inserite le seguenti: "le armi comuni da sparo nonche'")); 
      2) dopo l'ultimo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:  «Con  le
medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco  e
lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei  porti
degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree ((a
rischio di pirateria)) individuate con il decreto del Ministro  della
difesa, di cui al comma 1.»; 
  ((b-bis) al comma 5-ter, le parole: "entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2012")); 
    c) al comma 5-ter, le  parole:  «sono  determinate  le  modalita'
attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter,  comprese  quelle  relative  al
porto ed al trasporto delle armi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono determinate  le  modalita'  attuative  dei  commi  5  e  5-bis,
comprese quelle relative all'imbarco e allo  sbarco  delle  armi,  al
porto e al trasporto delle stesse». 

Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione

                               Art. 7 
 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e  del
Pakistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di  euro  34.700.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011,  n.
183. A valere sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui  ((al  presente
comma)), fatto salvo quanto  previsto  dalla  legge  n.49  del  1987,
((puo' essere inviato o reclutato)) in loco personale da  organizzare
presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto  il
coordinamento dell'unita' tecnica di cui all'articolo 13 della  legge
26 febbraio 1987, n. 49 e successive  modificazioni,  istituita  alle
dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla  legge  n.  49  del  1987,  il
Ministro degli affari  esteri  e  il  Ministro  per  la  cooperazione
internazionale e l'integrazione ((, d'intesa tra loro,)) identificano
le misure volte  ad  agevolare  l'intervento  di  Organizzazioni  Non
Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per  i
fini umanitari. 
  3. Per iniziative  di  cooperazione  in  favore  di  Iraq,  Libano,
Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa  limitrofi,
volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di  vita  della
popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il  sostegno
alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2012 e fino al 31 dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  33.300.000  ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26  febbraio  1987,
n. 49, come determinati dalla ((Tabella  C  allegata  alla  legge  12
novembre 2011, n. 183,)) nonche' la spesa di euro  2.000.000  per  la
realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui
alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche  in  altre  aree  e  territori.
Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 ((di)) cui al primo
periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del  1987,  il
Ministro degli affari  esteri  e  il  Ministro  per  la  cooperazione
internazionale e l'integrazione, con decreto ((adottato d'intesa  tra
loro)), possono, a decorrere dal 1° gennaio e  fino  al  31  dicembre
2012, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici  per  cento,
per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per  le  quali
emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto. 
((3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987,  per
assicurare   il   necessario   coordinamento   delle   attivita'    e
l'organizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui  al
presente  articolo,  nell'ambito  degli  stanziamenti  previsti   dal
presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro  per
la cooperazione  internazionale  e  l'integrazione,  con  decreti  di
natura  non  regolamentare  adottati  d'intesa  tra   loro,   possono
provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee)). 
                               Art. 8 
 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
              dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa  di  euro  5.236.199  per  gli  interventi  a
sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi
in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto e  per  il
contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito  del  medesimo
stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con  proprio  decreto,
puo' destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per  le
quali emergano urgenti necessita'  di  intervento  ((nel  periodo  di
applicazione delle disposizioni del presente decreto)). 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  800.000  per  la  partecipazione
italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato  al  Middle  East
((and)) North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per
la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office  on
((Drugs)) and Crime (UNODC). 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre  2012,  la  spesa  di  euro  995.800   per   assicurare   la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento  della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di  cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa
(OSCE). 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre  2012,  la  spesa  di  euro  3.500.000  per  assicurare   la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo  fiduciario  della  NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al  fondo  del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre  2012,  la  spesa  di  euro  3.167.719  per  assicurare   la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre  2012,  la  spesa  di  euro  800.000  per  l'erogazione  del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per  il
Libano. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre  2012,  la  spesa  di  euro  250.000  per  l'erogazione  del
contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino,
istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n.  55/278
del 12 luglio 2001 dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  e
finalizzato a  sostenere  le  attivita'  rivolte  alla  formazione  e
all'aggiornamento  del  personale  che  presta  servizio,  ovvero  da
inserire, presso  gli  organismi  internazionali  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU). 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di  euro  3.000.000,  ad  integrazione  degli
stanziamenti gia' assegnati  ((per  l'anno  2012))  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la  partecipazione  italiana
alle iniziative a sostegno dei processi di pace  e  di  rafforzamento
della sicurezza in Africa sub-sahariana,. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa  di  euro  2.000.000  per  la  partecipazione
italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per  la
Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,  destinato  al  rafforzamento   della
cooperazione regionale nell'area. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione  degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza per  la  tutela  dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad  alto
rischio. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  616.940  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni  PESD  e
gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione  Europea.  Al
predetto personale  e'  corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
eventualmente   concessa   dall'organizzazione   internazionale    di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta  per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo  171  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18  e  successive
modificazioni.  Per  incarichi  presso  il  contingente  italiano  in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque  superare  il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per
i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186  del  ((decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,))  e  successive
modificazioni, del personale del Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan  e
per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel  corso  del
periodo. 
  12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di  gestione  delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio  del
NATO     Senior     Civilian     Representative     nella     regione
occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat,
e' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31  dicembre
2012, la spesa di euro 48.000. 
  13. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento  delle
misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad  alta
conflittualita' e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di
cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
destinato alla messa in sicurezza delle  sedi  diplomatico-consolari,
degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche  all'estero
poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  1  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . 
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio  in  missione  di
personale del  Ministero  degli  affari  esteri  presso  le  sedi  in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree  di  crisi.
Al predetto personale e' corrisposta una indennita', senza assegno di
rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella  determinata  ai
sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18  e  successive  modificazioni.   E'   altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino  al  31  dicembre
2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle  spese
di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso  le
medesime sedi e per i familiari a carico.  Il  relativo  diritto,  in
deroga all'articolo 181, comma 1, del ((decreto del Presidente  della
Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni,))
spetta ogni sei mesi ed e' acquisito dopo quattro  mesi  ancorche'  i
viaggi  siano   stati   effettuati   precedentemente.   E'   altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino  al  31  dicembre
2012, la spesa  di  euro  360.872  per  l'invio  in  missione  di  un
funzionario diplomatico  con  l'incarico  di  assistere  la  presenza
italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario  ((sono  corrisposti))
una indennita' pari all'ottanta per cento di  quella  determinata  ai
sensi dell'articolo 171 del ((decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18,)) e successive  modificazioni  e  il  rimborso
forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attivita'
in Kurdistan, commisurato  alla  diaria  per  i  viaggi  di  servizio
all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento  delle  sue  attivita',  il
predetto funzionario puo' avvalersi del supporto  di  due  unita'  da
reperire in loco  ((per  un  periodo))  non  superiore  a  quello  di
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  15. Al fine di assicurare la funzionalita' del  Comitato  Atlantico
Italiano,   incluso   nella   tabella   degli   enti   a    carattere
internazionalistico di cui alla legge 28  dicembre  1982,  n.  948  e
successive modificazioni, e' assegnato  in  favore  dello  stesso  un
contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012. 
((15-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26  febbraio  1987,
n. 49, per assicurare il necessario coordinamento delle  attivita'  e
l'organizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui  al
presente  articolo,  nell'ambito  degli  stanziamenti  previsti   dal
presente articolo,  il  Ministro  degli  affari  esteri,  con  propri
decreti  di  natura   non   regolamentare,   puo'   provvedere   alla
costituzione di strutture operative temporanee)) 
                               Art. 9 
 
 
                       Regime degli interventi 
 
  1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 13)). 
  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e
8, il Ministero degli affari  esteri  e'  autorizzato,  nei  casi  di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali. 
  3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7  e  8,  al
personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui
agli articoli 7 e 8, incluso quello  di  cui  all'articolo  16  della
legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  successive  modificazioni,  e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per  cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman. 
  4. Il Ministero degli affari  esteri,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita'  tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  e  delle
Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato  a
sostenere le spese di vitto e  alloggio  strettamente  indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7,
che per  motivi  di  sicurezza  debba  essere  alloggiato  in  locali
comunque a  disposizione  dell'Amministrazione.  Alle  spese  per  il
funzionamento  delle  medesime  strutture  site  nei  Paesi  di   cui
all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7. 
  5. Per quanto non diversamente  previsto,  alle  attivita'  e  alle
iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 57, commi 6 e 7, ((del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,)) nonche' l'articolo 3, commi 1 e
5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. 
  6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo  6,  comma
14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 122 del  2010.  All'effetto  derivante  sui  saldi  di
finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni  di  spesa
di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto. 
  7. Per le finalita',  nei  limiti  temporali  e  nell'ambito  delle
risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari  esteri
puo' conferire incarichi temporanei di consulenza  anche  ad  enti  e
organismi specializzati, nonche' a personale estraneo  alla  pubblica
amministrazione  in  possesso  di  specifiche   professionalita',   e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  in
deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma   7,   e
all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  n.  78  del   2010,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  122   del   2010,
all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
all'articolo 61, commi 2 e 3, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008,  nonche'
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni.  Gli
incarichi  sono  affidati,  nel  rispetto  del  principio   di   pari
opportunita' tra uomo e donna,  a  persone  di  nazionalita'  locale,
ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia escluso che  localmente  esistano
le professionalita' richieste. 
  8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli  7  e  8,  nonche'
delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli  1  e  2
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1,
2  e  10,  comma  3,  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, ((dalla legge 2 agosto 2011, n. 130)),
sono  convalidati  gli  atti  adottati,  le  attivita'  svolte  e  le
prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di  entrata
in vigore  ((della  legge  di  conversione))  del  presente  decreto,
conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 
  9. Fermo restando  il  divieto  di  artificioso  frazionamento,  in
presenza di difficolta' oggettive di utilizzo  del  sistema  bancario
locale attestate dal capo  missione,  ai  pagamenti  di  importo  non
superiore   a   10.000   euro,   effettuati   dalle    rappresentanze
diplomatiche,  a  valere  sui  fondi  di  cui  all'articolo  7,  loro
accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto  2010,
n. 136, e successive modificazioni. 
  10. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6  luglio  2010,  n.
102, convertito, con modificazioni, ((dalla legge 3 agosto  2010,  n.
126)), le parole: «di dodici mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 29 febbraio 2012». 

Capo III

Disposizioni finali

                               Art. 10 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, ((ad eccezione degli articoli 1, comma 16,  secondo
periodo,  e  5,   comma   4)),   pari   complessivamente   a   ((euro
1.403.430.465)) per l'anno 2012, si provvede mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                            Art. 10-bis. 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 2016, N. 145)) 
                               Art. 11 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
                                Di Paola, Ministro della difesa 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Riccardi,     Ministro     per     la
                                cooperazione     internazionale     e
                                l'integrazione 
 
 
Visto, Il Guardasigilli: Severino