DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 , n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183)

 Vigente al: 20-5-2024  

Capo I

Principi generali ed ambito applicativo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la : «Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge;
h) «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;
l) «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
m) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;
o) «sistema pubblico di connettività» (di seguito denominato: «SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;
p) «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Art. 3




Il portale «impresainungiorno»

1. Il portale:
a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.
2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.
3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.

Capo II

Funzioni e organizzazione del SUAP

Art. 4

Funzioni e organizzazione del SUAP
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.
4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.
8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il collegamento di cui al comma 8:
a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso;
c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo
11.
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

Capo III

Procedimento automatizzato

Art. 5

Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze
1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Art. 6

Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa
1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.
4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

Capo IV

Procedimento ordinario

Art. 7

Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale,
((...))
.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP
((indice))
una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore,
((...))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127))
. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127))
.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14
((a 14-quinquies))
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Art. 8

Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

Capo V

Disposizioni comuni

Art. 9

Chiarimenti tecnici
1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Art. 10

Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

Capo VI

Monitoraggio istituzionale

Art. 11

Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico
1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1 predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 12

Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione
1. Il presente regolamento ha efficacia:
a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi.
5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,

registro n. 4, foglio n. 157

((PARTE I

Definizioni e ambito di applicazione))

Allegato -
((Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi))


Art. 1 -
((Definizioni))
((1 Ai fini del presente allegato si intende per:
a CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale
b SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive;
c Portale: Portale impresa in un giorno;
d Ministero: Ministero dello sviluppo economico;
e Dipartimento: Dipartimento della Funzione Pubblica;
f Regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 112;
g procedimenti: i procedimenti oggetto del Regolamento;
h istanza: l'insieme dei dati e documenti presentati al SUAP per avviare i procedimenti/attività;
i Enti terzi: gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimenti;
j Piattaforma Tecnologica Regionale: sistema messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia autonoma per offrire
- ai SUAP le componenti Front-office SUAP e di Back-Office SUAP;
- ed eventualmente agli uffici comunali e alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento del proprio territorio la componente Enti terzi;
k fonti dati certificate: fonti attendibili e autoritative di informazioni, la cui gestione è, per norma, nelle competenze di una specifica pubblica amministrazione ed è resa accessibile alle altre pubbliche amministrazioni per il conseguimento delle proprie finalità.
l decreto: decreto ministeriale con cui si approva il presente allegato.))

Art. 2 -
((Oggetto))
((1 Il presente Allegato delinea le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento.
2 In particolare descrive i requisiti tecnici di riferimento relativi a:
a "l'architettura logica": l'insieme degli elementi e componenti strutturali che consentono la comunicazione ed il trasferimento dei dati in modalità telematica tra il SUAP e gli enti Terzi coinvolti nel procedimento
b "le attività, i messaggi e le informazioni": l'insieme delle attività previste per la presentazione delle istanze al SUAP e l'interazione tra il SUAP, gli enti Terzi coinvolti nel procedimento, che richiedono la comunicazione e il trasferimento dei dati;
c "la sicurezza": il complesso delle regole di sicurezza che i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adottano per garantire la riservatezza e il non ripudio delle comunicazioni e del trasferimento dei dati.
3. I requisiti tecnici di riferimento di cui al comma 2 si conformano alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))

Art. 3 -
((Ambito di applicazione))
((1 Il presente Allegato si applica al SUAP come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del Regolamento, agli uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche che intervengono nel procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento.
2. L'insieme dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1, conformi alle specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 5, costituisce il Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
3. L'architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche:
a Componente Front-office SUAP, che consente l'interazione con i soggetti che presentano un'istanza al SUAP e assicura il reperimento, anche presso le fonti dati certificate, di informazioni, atti e documenti, relativi al singolo procedimento, nonché la realizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e la conclusione del procedimento avviato con l'istanza del richiedente;
b Componente Back-office SUAP, che riceve l'istanza dal Front-office SUAP e assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli Enti terzi interessati allo specifico procedimento avviato con l'istanza del richiedente;
c Componente Enti terzi, che consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di ricevere l'istanza inoltrata dalla componente informatica Back-office SUAP e di svolgere tutte le attività necessarie per l'adozione del parere di propria competenza qualora previsto;
d Componente Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, che costituisce la base di conoscenza unica e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti di cui al comma 1, comprende l'elenco dei sistemi informatici di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e delle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti di cui ai precedenti punti a), b) e c).))

Art. 4 -
((Il portale "Impresa in un giorno"))
((1 I Comuni si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
2. Il Portale "Impresa in un giorno", di cui all'articolo 3 del Regolamento, mette a disposizione dei Comuni le componenti informatiche Front-office SUAP e Backoffice SUAP previste dal Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 ed è soggetto alle procedure di approvazione e verifica previste dall'articolo 6.
3. Il Portale rende altresì disponibile per ciascun SUAP, accreditato dal Ministero al Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, la pubblicazione dei relativi dati informativi.
4. I Comuni che, espletate le procedure di adesione al Portale per l'affidamento alla Camera di Commercio competente per territorio della gestione del proprio SUAP in delega o in convenzione, utilizzano in tutto o in parte le componenti informatiche messe a disposizione dal Portale ai sensi del comma 2, lo comunicano al Ministero per il tramite del Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
5. Il Portale può svolgere la funzione di Intermediario Tecnologico per gli Enti Creditori prevista dalla piattaforma tecnologica di cui dall'articolo 5 del CAD.))

((PARTE II

Definizione e gestione delle specifiche tecniche))

Art. 5 -
((Definizione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche))
((1 Le specifiche tecniche, definite nel rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione gestione e conservazione dei documenti informatici, e pubblicate come richiamato al comma 6, individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP, gli Enti terzi coinvolti nel procedimento per il tramite delle componenti informatiche di cui all'articolo 3.
2. I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaforme Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui al comma 1. Le Regioni possono integrare le specifiche tecniche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del Regolamento, ferme restando le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definiti dalle specifiche di cui al comma 1.
3. Ai fini della definizione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 e dei tempi della loro attuazione, il Ministero e il Dipartimento istituiscono un gruppo tecnico composto da sette membri di cui uno per AgID, con funzioni di coordinamento, uno per il Dipartimento per la trasformazione digitale, due per ANCI, due la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e uno per Unioncamere.
4. Il gruppo tecnico per la realizzazione delle proprie attività si avvale di tavoli operativi costituiti da tecnici indicati da AgID, ANCI, Regioni, Province Autonome ed Unioncamere e, ove necessario, dalle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti.
5. Il gruppo tecnico può dare luogo a forme di consultazione con i portatori di interesse, per un periodo comunque non inferiore a trenta giorni, prevedendo la possibilità di fornire commenti da parte dei soggetti interessati attraverso repository pubblici ad accesso libero..
6. Le specifiche tecniche e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella sezione "Regole tecniche approvate" del Portale attraverso repository pubblici ad accesso libero.))

Art. 6 -
((Applicazione delle specifiche tecniche per i SUAP))
((1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalità stabiliti dall'articolo 2 del decreto, i SUAP si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformità delle componenti informatiche secondo le modalità indicate dallo stesso Gruppo tecnico.
2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformità del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 ed in caso di riscontro positivo provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11
3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformità alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1.
5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte. Informatico degli Sportelli Unici, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti.
6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformità alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 e obbliga il Comune entro e non oltre 15 giorni a dotarsi di uno dei sistemi informatici abilitati nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti.
7. I SUAP, che utilizzano il Portale o le Piattaforme Regionali o le piattaforme tecnologiche messe a disposizione da altra pubblica amministrazione presenti nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, non sono sottoposti alla verifica di:
a conformità alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell'articolo 5,
b permanenza della conformità alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell'articolo 5.))

Art. 7 -
((Applicazione delle specifiche tecniche per gli Enti Terzi))
((1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalità stabiliti dall'articolo 2 del decreto, gli uffici comunali e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Enti Terzi conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformità delle componenti informatiche secondo le modalità indicate dallo stesso Gruppo tecnico.
2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformità del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 e, in caso di riscontro positivo, provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11.
3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformità alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1.
5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformità alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti e stabilisce le modalità mediante le quali l'Ente si debba dotare di un sistema informatico adeguato.))

Art. 8 -
((Componente informatica Front-office SUAP))
((1 La componente informatica di Front-office SUAP assicura:
a la realizzazione delle interazioni del SUAP con l'impresa in modalità digitale nel rispetto delle linee guida di design servizi digitali della PA;
b la disponibilità delle informazioni relative ai procedimenti di competenza del SUAP;
c l'identificazione del richiedente in relazione all'istanza ricevuta secondo quanto prescritto dall'articolo 65, comma 1, lett.
b) del CAD, nonché attraverso l'integrazione con l'infrastruttura nazionale che garantisce la circolarità delle identità digitali europee in attuazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
d la disponibilità della modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, per la compilazione dell'istanza da parte del richiedente, comprensiva degli allegati tecnici;
e l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2 del CAD per i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD;
f l'associazione di un codice univoco ad ogni istanza presentata, al fine di assicurare il tracciamento della stessa nella componente informatica di Back- Office SUAP e in tutti i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre amministrazioni interessate al procedimento;
g l'eventuale integrazione dell'istanza da parte del richiedente sulla base delle richieste degli uffici comunali e/o delle altre amministrazioni interessate al procedimento;
h l'accesso da parte del richiedente all'iter della pratica per verificare lo stato della stessa;
i la disponibilità al richiedente, agli uffici comunali e alle amministrazioni interessate degli atti della pratica, comprensiva dell'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento;
j ove necessario, il reperimento dei dati dalle fonti dati certificate o dalla componente Enti Terzi relativamente allo specifico procedimento.
2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Front-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:
a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici;
c ove necessario, assicura le modalità di comunicazione con le fonti dati certificate e gli enti terzi conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti che ricevono la segnalazione contestualmente alla comunicazione unica, in attuazione dell'articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento e dell'articolo 19-bis, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici. A tal fine, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, assicurano la compilazione della pratica tramite il front end del SUAP e inoltrano la ricevuta di avvio del procedimento al soggetto richiedente.))

Art. 9 -
((Componente informatica Back-office SUAP))
((1 La componente informatica di Back-office SUAP assicura:
a la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi della istanza;
b la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni dell'istanza da parte degli enti terzi e il successivo inoltro al Front-office SUAP;
c la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi dell'eventuale integrazione;
d la ricezione dei pareri da parte degli enti terzi e l'inoltro alla componente informatica di Front-Office SUAP dell'atto conclusivo del procedimento ove previsto;
e la tracciatura delle informazioni utili a determinare lo stato del procedimento;
f l'inoltro alle amministrazioni interessate ed al richiedente della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Back-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:
a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.))

Art. 10 -
((Componente informatica Enti terzi))
((1 La componente informatica Ente terzi assicura:
a la ricezione dell'istanza inoltrata dal Back-office SUAP;
b l'eventuale inoltro al Back-office SUAP della richiesta di integrazioni dell'istanza;
c la ricezione delle integrazioni dell'istanza inoltrata dal Back-office SUAP;
d la trasmissione dei pareri di competenza al Back-office SUAP; e la realizzazione del servizio, conforme alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, per dichiarare i pagamenti spettanti;
f la ricezione della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g ove necessario, la realizzazione di servizi per migliorare le interazioni con il richiedente conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
2. Gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate dal procedimento aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica Enti terzi, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:
a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.))

Art. 11 -
((Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici))
((1 La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici rende disponibile le informazioni necessarie per consentire la comunicazione tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici assicurando:
a la registrazione delle componenti informatiche Front-office SUAP, Backoffice SUAP e Enti terzi, che aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici;
b la consultazione dell'elenco delle componenti informatiche per la individuazione dei relativi servizi;
c le regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti informatiche di cui ai precedenti punti a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 3.
2. La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è realizzata dal Portale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del Regolamento.))

((PARTE III

Servizi informativi, gestione telematica del procedimento e modalità di interazione))

Art. 12 -
((Presentazione di istanze al SUAP))
((1 La presentazione dell'istanza da parte del richiedente al SUAP è effettuata attraverso le funzionalità della componente informatica Front-office SUAP.
2. Le attività realizzate attraverso la componente informatica Front-office SUAP sono:
a l'identificazione digitale del richiedente, così come previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo marzo 2005, n. 82 ;
b l'utilizzo della modulistica unificata e standardizzata;
c l'individuazione del singolo procedimento;
d la verifica della completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati;
e l'assegnazione di un codice univoco all'istanza;
f l'individuazione dei pagamenti spettanti a qualsiasi titolo al SUAP per i procedimenti gestiti dallo stesso e agli enti terzi sulla base delle indicazioni da questi fornite tramite i servizi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10;
g l'emissione della ricevuta prevista all'articolo 5, comma 4 del Regolamento e dall'articolo 18-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente tra l'altro gli effetti della verifica di cui alla lett. d), il codice univoco dell'istanza di cui alla lett. e) e i pagamenti effettuati di cui alla lett. f) ed in generale i dati identificativi del soggetto presentatore e della pratica.
3. La componente informatica Front-office SUAP riceve l'istanza e, sulla base delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, la inoltra alla componente informatica Back-office SUAP di competenza nelle modalità indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))

Art. 13 -
((Interazione tra il SUAP, gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni))
((1 La componente informatica Back-office SUAP ricevuta un'istanza dalla componente informatica di Front-office SUAP assicura la comunicazione con i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre pubbliche amministrazioni al procedimento.
2. Le attività realizzate attraverso la componente informatica Back-office SUAP sono:
a il coordinamento dell'interazione tra la componente informatica Front-office del SUAP competente individuato e le componenti informatiche Enti terzi delle amministrazioni interessate;
b l'eventuale inoltro della comunicazione di avvio della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14- bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c la redazione del provvedimento motivato di conclusione del procedimento ed il suo inoltro al Front-office SUAP.
3. La componente informatica Back-office SUAP, sulla base del SUAP competente individuato e delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, individua gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate con cui assicura l'interazione nelle modalità indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))

Art. 14 -
((Collegamento tra il SUAP e il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa))
((1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. b) del Regolamento, il registro imprese rende accessibile al SUAP competente e agli Enti terzi competenti le informazioni relative all'iscrizione ed agli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso.
2. Anche al fine della raccolta e conservazione nel fascicolo informatico di impresa, di cui all'articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. d) del Regolamento, il collegamento tra il SUAP e il repertorio delle notizie economiche e amministrative garantisce l'aggiornamento dello stesso con le informazioni relative alle SCIA o agli altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.
3. Il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa, nel rispetto del principio della decertificazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, assicurano ai SUAP e agli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici l'accesso ai loro dati attraverso servizi interoperabili definiti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
4. L'utilizzo dei servizi di cui al comma 3 da parte dei SUAP e degli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è assicurato senza oneri economici per gli stessi.))

((PARTE IV

Trattamento dei dati personali e sicurezza))

Art. 15 -
((Trattamento dei dati personali))
((1 I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaformi Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni realizzano e utilizzano le componenti informatiche indicate agli articoli 8, 9 e 10 nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, segnatamente dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e con particolare riferimento all'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
2. I soggetti che accedono alle fonti dati certificate dalle amministrazioni che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.))

Art. 16 -
((Sicurezza, confidenzialità delle comunicazioni e non ripudio nei messaggi scambiati))
((1 L'istanza e i relativi allegati sono predisposti dal richiedente in formato elettronico e sottoscritti digitalmente nei modi previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dal CAD.
2. Il collegamento tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui agli articoli 8, 9 e 10 è realizzato assicurando l'integrità, la confidenzialità e il non ripudio delle comunicazioni effettuate, attraverso il rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".))

Art. 17 -
((Malfunzionamento dei sistemi informatici e gestione di allegati voluminosi))
((1 In caso di malfunzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici messi a disposizione degli utenti dal SUAP, trova applicazione l'articolo 8 del decreto interministeriale 10 novembre 2011 recante "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".))

Art. 18 -
((Requisiti delle componenti informatiche))
((1 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici, ove realizzate su specifica richiesta di un committente pubblico, devono rispettare le Linee Guida acquisizione e riuso software PA di AgID ed essere rese disponibili attraverso repository pubblico ad accesso libero.
2 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici devono rispettare le Linee Guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici, per gli utenti esterni ed anche per gli operatori delle PA.))