LEGGE 8 gennaio 2002 , n. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

 Vigente al: 3-6-2024  

(Raccolta 2002)

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

    1.   Il   decreto-legge   12   novembre  2001,  n.  402,  recante
disposizioni  urgenti in materia di personale sanitario e' convertito
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  12
                        novembre 2001, n. 402 
 
    All'articolo 1, comma 1: 
    all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite
dalle seguenti: ", le Aziende  ospedaliere,  le  residenze  sanitarie
assistenziali e le case di riposo"; 
    alla lettera a), dopo le parole: "il  rapporto  di  lavoro"  sono
inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni  nel  rispetto  della
procedura  di  cui  all'articolo  24  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001"; 
    alla lettera  b),  le  parole:  "dall'articolo  17  del  CCNL  1º
settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001". 
    All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non  oltre
il 31 dicembre 2003,  anche  agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico nei limiti delle risorse  finanziarie  connesse
alle   corrispondenti   vacanze   di   organico   ricomprese    nella
programmazione triennale  di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". 
    All'articolo 1, comma 2: 
    dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione,"  sono  inserite
le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e le case di riposo,"; 
    dopo  le  parole:  "infermieri  dipendenti"  sono   inserite   le
seguenti: "in forza di un contratto con l'azienda"; 
    le  parole:  "sono  assimilabili,  ai   soli   fini   fiscali   e
contributivi,    alla    libera    professione     ancorche'     resa
all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle  seguenti:
"sono  rese  in  regime  libero  professionale  e  sono   assimilate,
ancorche'  rese  all'amministrazione  di  appartenenza,   al   lavoro
subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi
e i contributi versati all'INAIL". 
    All'articolo 1, comma 3, dopo le parole:  "gli  infermieri"  sono
inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica". 
    All'articolo 1, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7.   Il   Ministro   della   salute,   sentito    il    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  individua,  con
proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le figure di operatori  professionali  dell'area
sanitaria, fatte salve le competenze gia' attribuite alle professioni
sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio  1999,  n.  42,  e  10
agosto 2000, n. 251, nonche', di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria ad alta integrazione  sanitaria  che  possono  essere
formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso  decreto  sono
stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di  addestramento
pratico, nonche' i principi per  la  composizione  della  commissione
esaminatrice e per l'espletamento dell'esame  finale  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica". 
    All'articolo  1,   comma   8,   secondo   periodo,   la   parola:
"autonomamente" e' soppressa. 
    All'articolo   1,   comma   9,   dopo   le    parole:    "Scienze
infermieristiche" sono inserite le  seguenti:  "e  delle  professioni
sanitarie". 
    All'articolo 1, comma 10, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla  normativa  precedente,
dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui  alle  leggi  26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto  2000,  n.  251,  e  i  diplomi  di
assistente sociale sono validi  ai  fini  dell'accesso  ai  corsi  di
laurea specialistica, ai master ed agli  altri  corsi  di  formazione
post-base di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,  attivati
dalle universita'". 
    All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
    "10-bis.  Le  Aziende  unita'  sanitarie   locali,   le   Aziende
ospedaliere, le altre  istituzioni  e  enti  che  svolgono  attivita'
sanitarie e  socio-sanitarie  possono  assumere  personale  sanitario
diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi  dell'Unione
europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1. 
    10-ter. Il Ministro della salute puo' autorizzare  le  regioni  a
compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del  decreto
ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per  l'esercizio
in Italia della specifica professione". 
    All'articolo 1, nella  rubrica,  la  parola:  "professionali"  e'
soppressa. 
    Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 1-bis. - (Modifica  al  decreto  legislativo  19  settembre
1994, n. 626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera  d),  numero  1),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o
in clinica del lavoro" sono inserite le  seguenti:  "o  in  igiene  e
medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni". 
    Art. 1-ter. - (Disposizioni particolari per le province  autonome
di Trento e di Bolzano) - 1. Le  disposizioni  del  presente  decreto
sono applicabili alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".