DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001 , n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

 Vigente al: 6-11-2016  

Parte I
ATTIVITÀ EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attività edilizia

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400; 
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340; 
  Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8  marzo  1999,  n.
50; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 105 e n. 112-quinquies; 
  Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14,
46, 47, 48, 51 e 52; 
  Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di edilizia; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  recante  testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia; 
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e  successive  modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; 
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; 
  Visto l'articolo 4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
  Visto il regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  5  novembre   1971,   n.   1086,   e   successive
modificazioni; 
 Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo  24  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001; 
  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del  parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e  le  attivita'
culturali; 
 
                              E m a n a 
 
                        il seguente decreto: 
 
                             Art. 1 (L) 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente testo  unico  contiene  i  principi  fondamentali  e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia. 
  2. Restano ferme le disposizioni in  materia  di  tutela  dei  beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo  29  ottobre
1999, n. 490, ((la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico)) e
le altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia. 
  3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui  agli  articoli
24 e 25 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  alle
relative  norme  di  attuazione,   in   materia   di   realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                             Art. 2-bis. 
  (( (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). )) 
 
  ((1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento
civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme
del codice civile e alle disposizioni integrative, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  prevedere,  con
proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto  del
Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,  e  possono
dettare disposizioni  sugli  spazi  da  destinare  agli  insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle  attivita'
collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione  o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a  un  assetto
complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali)). 
                             Art. 3 (L) 
                Definizioni degli interventi edilizi 
               (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
 
  1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
    a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione
delle finiture degli edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
    b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le  opere  e  le
modifiche  necessarie  per  rinnovare  e   sostituire   parti   anche
strutturali degli edifici, nonche'  per  realizzare  ed  integrare  i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non  alterino  la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso. Nell'ambito  degli  interventi  di  manutenzione
straordinaria  sono   ricompresi   anche   quelli   consistenti   nel
frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con  esecuzione
di opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici  delle
singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non
sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si  mantenga
l'originaria destinazione d' uso; 
    c) "interventi di restauro e di  risanamento  conservativo",  gli
interventi edilizi rivolti a conservare  l'organismo  edilizio  e  ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici,  formali  e  strutturali
dell'organismo stesso, ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi
compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,   il
ripristino e il rinnovo  degli  elementi  costitutivi  dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori  e  degli  impianti  richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
all'organismo edilizio; 
    d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli  interventi
rivolti a trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante  un  insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio  in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi  comprendono
il ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di  nuovi
elementi   ed   impianti.    Nell'ambito    degli    interventi    di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli  consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di  quello
preesistente,  fatte  salve  le  sole  innovazioni   necessarie   per
l'adeguamento alla normativa  antisismica  nonche'  quelli  volti  al
ripristino di edifici, o parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o
demoliti, attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
accertarne  la  preesistente  consistenza.  Rimane  fermo  che,   con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  successive  modificazioni,  gli
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e  gli  interventi  di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la  medesima
sagoma dell'edificio preesistente: 
    e) "interventi di nuova costruzione",  quelli  di  trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle  categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
      e.1)  la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori  terra   o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli  interventi  pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6); 
      e.2) gli interventi di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune; 
      e.3) la realizzazione di infrastrutture e  di  impianti,  anche
per  pubblici  servizi,  che  comporti  la  trasformazione   in   via
permanente di suolo inedificato; 
      e.4)  l'installazione  di  torri  e   tralicci   per   impianti
radio-ricetrasmittenti   e   di   ripetitori   per   i   servizi   di
telecomunicazione; 
      e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere, quali  roulottes,  campers,  case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,  ((ad  eccezione
di  quelli  che  siano  diretti  a  soddisfare   esigenze   meramente
temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive  all'aperto  per
la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il
profilo urbanistico, edilizio  e,  ove  previsto,  paesaggistico,  in
conformita' alle normative regionali di settore)); (27) 
      e.6) gli interventi pertinenziali che le norme  tecniche  degli
strumenti urbanistici, in relazione alla  zonizzazione  e  al  pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino  come  interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la  realizzazione  di  un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
      e.7) la realizzazione di depositi di merci o di  materiali,  la
realizzazione di impianti per  attivita'  produttive  all'aperto  ove
comportino l'esecuzione di  lavori  cui  consegua  la  trasformazione
permanente del suolo inedificato; 
    f)  gli  "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",  quelli
rivolti a sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei  lotti,  degli  isolati  e
della rete stradale. 
  2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono  sulle  disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma la  definizione  di  restauro  prevista  dall'articolo  34  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 24
luglio 2015, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   41,   comma   4,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1, della legge 9 agosto 2013,  n.  98  (che  ha  modificato  la
lettera e.5), comma 1, del presente articolo). 
                             Art. 3-bis. 
                 (( (Interventi di conservazione) )) 
 
  ((1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici  esistenti  non
piu' compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal  caso
l'amministrazione   comunale   puo'    favorire,    in    alternativa
all'espropriazione, la riqualificazione delle aree  attraverso  forme
di compensazione incidenti  sull'area  interessata  e  senza  aumento
della  superficie  coperta,  rispondenti  al  pubblico  interesse   e
comunque  rispettose  dell'imparzialita'   e   del   buon   andamento
dell'azione amministrativa. Nelle  more  dell'attuazione  del  piano,
resta salva la  facolta'  del  proprietario  di  eseguire  tutti  gli
interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e  successiva
ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili  ragioni
di ordine statico od igienico sanitario.)) 
                             Art. 4 (L) 
                    Regolamenti edilizi comunali 
              (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 
 
  1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi  dell'articolo  2,
comma 4, deve contenere la disciplina  delle  modalita'  costruttive,
con   particolare    riguardo    al    rispetto    delle    normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e  vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28. 
  1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di
cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai
fini  del  conseguimento  del   titolo   abilitativo   edilizio   sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a
500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione
edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la
ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una
vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita'
alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento
stesso. 
  1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del
presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli
abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri
inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi
dell'articolo 39. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e  1-quater  non
si  applicano  agli  immobili  di  proprieta'  delle  amministrazioni
pubbliche. 
  ((1-sexies. Il Governo,  le  regioni  e  le  autonomie  locali,  in
attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in  sede
di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di  uno  schema  di
regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare  e  uniformare  le
norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettere e) e  m),  della  Costituzione,  tali  accordi  costituiscono
livello essenziale delle prestazioni,  concernenti  la  tutela  della
concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere  garantiti
su tutto il territorio nazionale. Il regolamento  edilizio-tipo,  che
indica i  requisiti  prestazionali  degli  edifici,  con  particolare
riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico,  e'  adottato  dai
comuni nei termini fissati dai suddetti  accordi,  comunque  entro  i
termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni)). 
  2. Nel caso in cui  il  comune  intenda  istituire  la  commissione
edilizia,  il  regolamento  indica  gli  interventi   sottoposti   al
preventivo parere di tale organo consultivo. 
                             Art. 5 (R) 
                   Sportello unico per l'edilizia 
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5  e
6, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  1993,  n.
        493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 
 
  1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa,  provvedono,  anche  mediante   esercizio   in   forma
associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del  decreto
legislativo  18   agosto   2000,   n.   267,   ovvero   accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia'  esistenti,  a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,  che
cura tutti i  rapporti  fra  il  privato,  l'amministrazione  e,  ove
occorra, le altre amministrazioni tenute  a  pronunciarsi  in  ordine
all'intervento edilizio oggetto della  richiesta  di  permesso  o  di
segnalazione certificata di inizio attivita'. 
  1-bis. (L) Lo sportello unico per  l'edilizia  costituisce  l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a  tutte  le
vicende  amministrative   riguardanti   il   titolo   abilitativo   e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche  amministrazioni,  comunque
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni  competenti,
anche mediante conferenza di servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7  agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati, delle amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,   del    patrimonio    storico-artistico,
dell'assetto  idrogeologico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
pubblica  incolumita'.  Resta  comunque  ferma  la  competenza  dello
sportello unico per le attivita' produttive definita dal  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
n. 160. 
  1-ter.   Le   comunicazioni   al   richiedente    sono    trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che  sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere  al  richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di  consenso,  anche  a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti  a  trasmettere
immediatamente allo sportello unico per  l'edilizia  le  denunce,  le
domande, le segnalazioni,  gli  atti  e  la  documentazione  ad  esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.(29) 
  2. (L) Tale ufficio provvede in particolare: 
    a) alla ricezione delle  denunce  di  inizio  attivita'  e  delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia,  ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
    b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla  lettera  a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico  contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni  sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili  informazioni
utili disponibili; 
    c) all'adozione, nelle medesime  materie,  dei  provvedimenti  in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque  vi
abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della  legge  7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
    d) al rilascio dei permessi  di  costruire,  dei  certificati  di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti  le  prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico  e  di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli  interventi  di
trasformazione edilizia del territorio; 
    e) alla cura dei  rapporti  tra  l'amministrazione  comunale,  il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in  ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza   o   denuncia,   con
particolare riferimento agli  adempimenti  connessi  all'applicazione
della parte II del presente testo unico. 
  3. Ai fini del rilascio del permesso  di  costruire,  lo  sportello
unico per l'edilizia acquisisce ((...)) ai sensi degli  articoli  14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7  agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati, necessari ai  fini  della  realizzazione  dell'intervento
edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: 
    a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui
non  possa  essere  sostituito  da   una   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 1; 
    b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in  ordine  al
rispetto della normativa antincendio; 
    c) le autorizzazioni e le certificazioni del  competente  ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in  zone  sismiche  di  cui
agli articoli 61, 62 e 94; 
    d) l'assenso dell'amministrazione  militare  per  le  costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato  o
a  stabilimenti  militari,  di  cui  all'articolo  333   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
    e) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione  doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle  zone
di salvaguardia in  prossimita'  della  linea  doganale  e  nel  mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
    f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le  costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; 
    g) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti  per  gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 ((...)); 
    h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia  di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in  cui
vi  sia  stato  l'adeguamento  al   piano   comprensoriale   previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per  l'attivita'  edilizia  nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 
    i) il parere dell'autorita' competente in materia  di  assetti  e
vincoli idrogeologici; 
    l) gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie,  ferroviarie,
portuali e aeroportuali; 
    m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di  aree  naturali
protette. (29) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (29) 
  4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia  accetta  le  domande,  le
dichiarazioni,  le  segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i   relativi
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita'
telematica e provvede  all'inoltro  telematico  della  documentazione
alle altre amministrazioni  che  intervengono  nel  procedimento,  le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione
in  conformita'  alle  modalita'  tecniche   individuate   ai   sensi
dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.  Tali
modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole  tecniche
definite dal regolamento ai sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni.  Ai
predetti adempimenti si provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis)  che
"Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni
di cui al comma 2 entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto". 

Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali

                             Art. 6. (L) 
                    (Attivita' edilizia libera). 
 
  1.  Fatte  salve  le  prescrizioni  degli   strumenti   urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre  normative  di  settore
aventi incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  e,  in
particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza  energetica  ((,
di tutela dal rischio  idrogeologico,))  nonche'  delle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  seguenti  interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di  installazione
delle pompe di calore aria-aria di  potenza  termica  utile  nominale
inferiore a 12 kW; 
    b)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio; 
    c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola. 
  2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,  previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio  dei  lavori  da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale,  possono  essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
    a)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio; 
    b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta
giorni; 
    c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
    d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici,  da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto  del  Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
    e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici. 
    e-bis)  le  modifiche  interne  di   carattere   edilizio   sulla
superficie coperta dei fabbricati  adibiti  ad  esercizio  d'impresa,
sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero  le  modifiche
della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere  a)  ed
e-bis),   l'interessato   trasmette   all'amministrazione    comunale
l'elaborato progettuale e  la  comunicazione  di  inizio  dei  lavori
asseverata da un  tecnico  abilitato,  il  quale  attesta,  sotto  la
propria responsabilita', che i lavori sono  conformi  agli  strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,  nonche'  che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non  vi  e'  interessamento
delle parti strutturali  dell'edificio;  la  comunicazione  contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla  quale  si  intende
affidare la realizzazione dei lavori. 
  5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione  di
inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei
lavori, e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo  comma,
lettera  b),  del  regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.   652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,
ed  e'  tempestivamente  inoltrata  da   parte   dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 
  6. Le regioni a statuto ordinario: 
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo  a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e
2; 
    b) disciplinano con legge le modalita'  per  l'effettuazione  dei
controlli. 
    c) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N.  133,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 
  7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al  comma
2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei  lavori
di cui al comma 4, comportano la sanzione  pecuniaria  pari  a  1.000
euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se  la  comunicazione  e'
effettuata  spontaneamente  quando  l'intervento  e'  in   corso   di
esecuzione. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151. 
                             Art. 6 bis
                     NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Sezione II
Contributo di costruzione


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                             Art. 17 (L) 
          Riduzione o esonero dal contributo di costruzione 
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; 
 decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in 
  legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; 
           legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; 
              legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) 
 
  1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche  ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso  di  costruire
e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione  qualora  il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione  con  il
comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
determinati ai sensi della  convenzione-tipo  prevista  dall'articolo
18. 
  2. Il contributo per la realizzazione  della  prima  abitazione  e'
pari a quanto stabilito per la corrispondente  edilizia  residenziale
pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa  di
settore. 
  3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
    a) per gli interventi da  realizzare  nelle  zone  agricole,  ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a  titolo  principale,  ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; 
    b) per gli interventi di ristrutturazione e  di  ampliamento,  in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; 
    c) per gli impianti, le attrezzature, le  opere  pubbliche  o  di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici; 
    d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme  o  di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; 
    e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia,  alla  conservazione,  al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle  norme
urbanistiche,    di    tutela     ((dell'assetto     idrogeologico,))
artistico-storica e ambientale. 
  4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato, nonche' per gli interventi di  manutenzione  straordinaria  di
cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti  aumento
del carico urbanistico, il contributo di costruzione  e'  commisurato
alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purche' ne  derivi
un aumento della superficie calpestabile. 
  4-bis. Al  fine  di  agevolare  gli  interventi  di  densificazione
edilizia, per la ristrutturazione,  il  recupero  e  il  riuso  degli
immobili  dismessi  o  in  via  di  dismissione,  il  contributo   di
costruzione e' ridotto in misura non inferiore  al  venti  per  cento
rispetto a quello previsto per le  nuove  costruzioni  nei  casi  non
interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione
d'uso  comportanti  maggior   valore   rispetto   alla   destinazione
originaria. I comuni definiscono, entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente  disposizione,  i  criteri  e  le  modalita'
applicative per l'applicazione della relativa riduzione. 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Sezione III
Procedimento

                             Art. 20 (R) 
      (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 
 
  1.  La  domanda  per  il  rilascio  del  permesso   di   costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti  dalla  parte  II.  La  domanda  e'  accompagnata   da   una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri  la  conformita'
del progetto agli strumenti urbanistici  approvati  ed  adottati,  ai
regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,
alle    norme    antisismiche,     di     sicurezza,     antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui  la  verifica  in  ordine  a  tale
conformita'  non  comporti  valutazioni  tecnico-discrezionali,  alle
norme relative all'efficienza energetica. (29) 
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria ((e)),  formula  una
proposta di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,
con la qualificazione  tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto.
((Qualora  sia  necessario  acquisire  ulteriori  atti  di   assenso,
comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si  procede  ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto  1990,  n.
241)). (29) 
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127)). 
  6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora  sia  indetta  la  conferenza  di
servizi di cui al ((medesimo comma)), la determinazione  motivata  di
conclusione  del  procedimento,  assunta  nei  termini  di  cui  agli
articoli ((14 e seguenti)) della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,  titolo  per   la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo  e'
fissato in quaranta giorni con  la  medesima  decorrenza  qualora  il
dirigente  o  il  responsabile  del  procedimento  abbia   comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento  della  domanda,  ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge  n.  241  del  1990,  e
successive modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di
costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione  all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di  costruire  sono  indicati  nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le  modalita'  stabilite
dal regolamento edilizio. (29) 
  7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei  soli  casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento. 
  8.  (L)  Decorso  inutilmente  il  termine   per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
permesso di costruire si intende formato il  silenzio-assenso,  fatti
salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli   relativi   all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si
applicano le disposizioni di cui ((agli articoli 14 e seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127)). 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
  13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis)  che
"Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni
di cui al comma 2 entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto". 
                             Art. 21 (R) 
              (( (Intervento sostitutivo regionale). )) 
 
  ((1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme  e  modalita'
per  l'eventuale  esercizio  del  potere  sostitutivo  nei  confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire.)) 

Capo III
((Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività))

                             Art. 22 (L) 
      (Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita'). 
 
  1. Sono realizzabili mediante segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'  gli  interventi  non  riconducibili  all'elenco   di   cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle  previsioni
degli  strumenti  urbanistici,  dei  regolamenti  edilizi   e   della
disciplina urbanistico-edilizia vigente. 
  2. Sono, altresi', realizzabili mediante  segnalazione  certificata
di inizio attivita' le varianti  a  permessi  di  costruire  che  non
incidono sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non
modificano  la  destinazione  d'uso  e  la  categoria  edilizia,  non
alterano la sagoma dell'edificio  qualora  sottoposto  a  vincolo  ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute  nel
permesso  di  costruire.  Ai   fini   dell'attivita'   di   vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali  segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al  permesso
di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
  2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio
attivita'  e  comunicate  a  fine   lavori   con   attestazione   del
professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire   che   non
configurano  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che   siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative di settore. 
  3.  In  alternativa  al  permesso  di  costruire,  possono   essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita': 
    a) gli interventi di ristrutturazione  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera c); 
    b) gli interventi di  nuova  costruzione  o  di  ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da  piani  attuativi  comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano  precise  disposizioni  plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive,  la  cui  sussistenza  sia  stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in  sede  di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli  vigenti;
qualora  i  piani   attuativi   risultino   approvati   anteriormente
all'entrata in vigore della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si  prescinde  dall'atto  di
ricognizione, purche' il progetto di costruzione  venga  accompagnato
da  apposita  relazione  tecnica   nella   quale   venga   asseverata
l'esistenza  di  piani  attuativi  con   le   caratteristiche   sopra
menzionate; 
    c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano  in  diretta
esecuzione  di  strumenti  urbanistici   generali   recanti   precise
disposizioni plano-volumetriche. 
  4. Le regioni a statuto ordinario  con  legge  possono  ampliare  o
ridurre l'ambito applicativo  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti. Restano, comunque,  ferme  le  sanzioni  penali  previste
all'articolo 44. 
  5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo  di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con  legge  gli  altri  interventi  soggetti  a  denuncia  di  inizio
attivita', diversi da quelli di  cui  al  comma  3,  assoggettati  al
contributo di  costruzione  definendo  criteri  e  parametri  per  la
relativa determinazione. 
  6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e  3  che
riguardino  immobili   sottoposti   a   ((tutela   storico-artistica,
paesaggistico-ambientale   o   dell'assetto    idrogeologico)),    e'
subordinata al preventivo rilascio del parere  o  dell'autorizzazione
richiesti dalle  relative  previsioni  normative.  Nell'ambito  delle
norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui  al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
  7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato  di  chiedere  il
rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione   degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, senza  obbligo  del  pagamento  del
contributo di  costruzione  di  cui  all'articolo  16,  salvo  quanto
previsto  dal  secondo  periodo  del  comma  5.  In  questo  caso  la
violazione  della  disciplina   urbanistico-edilizia   non   comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed  e'  soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. 
                               Art. 23 
              (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) 
            Disciplina della denuncia di inizio attivita' 
 
  1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per  presentare
la  denuncia  di  inizio  attivita',  almeno  trenta   giorni   prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo  sportello  unico  la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
asseveri la conformita' delle  opere  da  realizzare  agli  strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli  adottati  ed  ai
regolamenti edilizi vigenti,  nonche'  il  rispetto  delle  norme  di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 
  1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede  l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l'esecuzione  di
verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui
sussistano   vincoli    ((relativi    all'assetto    idrogeologico,))
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti  rilasciati  dalle
amministrazioni  preposte  alla  difesa  nazionale,   alla   pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti
dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o
certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti e dei presupposti previsti  dalla  legge,  dagli  strumenti
urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
(29) 
  1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal  caso  la  denuncia  si  considera
presentata al momento della ricezione da parte  dell'amministrazione.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. (29) 
  2. La denuncia di inizio attivita'  e'  corredata  dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori  ed  e'  sottoposta  al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione  della
parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a  nuova  denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori. 
  3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione  di
cui al comma 1-bis, qualora l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
sottoposto ad un vincolo la cui  tutela  compete,  anche  in  via  di
delega, alla stessa amministrazione comunale, il  termine  di  trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del  relativo  atto  di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia  e'  priva  di
effetti. (29) 
  4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione  di
cui al comma 1-bis, qualora l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
sottoposto   ad   un   vincolo   la   cui    tutela    non    compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del  soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla  denuncia,  il  competente
ufficio comunale convoca una conferenza di  servizi  ai  sensi  degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito
della conferenza. In caso di esito non  favorevole,  la  denuncia  e'
priva di effetti. (29) 
  5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui  risulti  la  data  di  ricevimento  della
denuncia, l'elenco di  quanto  presentato  a  corredo  del  progetto,
l'attestazione del professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di
assenso eventualmente necessari. 
  6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio  comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
di  falsa  attestazione   del   professionista   abilitato,   informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine  di  appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia  di  inizio
attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
  7. Ultimato l'intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che  va  presentato  allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto  presentato   con   la   denuncia   di   inizio   attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta  presentazione  della
variazione  catastale  con  seguente  alle  opere  realizzate  ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno  comportato  modificazioni  del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione
di cui all'articolo 37, comma 5. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis)  che
"Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni
di cui al comma 2 entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto". 
                             Art. 23-bis 
((  (Autorizzazioni  preliminari  alla  segnalazione  certificata  di
  inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) )) 
 
  ((1. Nei casi in cui si applica la  disciplina  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7
agosto 1990, n. 241, prima della  presentazione  della  segnalazione,
l'interessato puo' richiedere  allo  sportello  unico  di  provvedere
all'acquisizione di tutti gli atti di assenso,  comunque  denominati,
necessari  per  l'intervento  edilizio,  o  presentare   istanza   di
acquisizione  dei  medesimi  atti  di  assenso  contestualmente  alla
segnalazione.   Lo   sportello   unico    comunica    tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli  atti  di  assenso.  Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui  all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del  medesimo
articolo. 
  2.  In  caso  di  presentazione  contestuale   della   segnalazione
certificata di inizio attivita' e  dell'istanza  di  acquisizione  di
tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  per
l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori  solo
dopo la comunicazione da parte dello  sportello  unico  dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della
conferenza di servizi. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche  alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma  2,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per  la
realizzazione dell'intervento edilizio. 
  4. All'interno delle  zone  omogenee  A)  di  cui  al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  e  in  quelle
equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle
leggi  regionali,   i   comuni   devono   individuare   con   propria
deliberazione, da adottare entro il 30 giugno  2014,  le  aree  nelle
quali non  e'  applicabile  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso
tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai
sensi della normativa vigente,  la  deliberazione  di  cui  al  primo
periodo e' adottata da un Commissario  nominato  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone
omogenee A) e a quelle equipollenti di  cui  al  primo  periodo,  gli
interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata  di  inizio
attivita' non possono in ogni  caso  avere  inizio  prima  che  siano
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo  periodo
e comunque in sua assenza, non trova  applicazione  per  le  predette
zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita'  con
modifica della sagoma)). 
                             Art. 23-ter 
         (( (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) )) 
 
  ((1. Salva diversa  previsione  da  parte  delle  leggi  regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso  ogni  forma
di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare  diversa
da quella originaria, ancorche' non accompagnata  dall'esecuzione  di
opere   edilizie,   purche'   tale   da   comportare   l'assegnazione
dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati  ad  una  diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate: 
    a) residenziale; 
    a-bis) turistico-ricettiva; 
    b) produttiva e direzionale; 
    c) commerciale; 
    d) rurale. 
  2.  La  destinazione  d'uso  di  un  fabbricato  o  di  una  unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile. 
  3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi  di  cui
al presente articolo  entro  novanta  giorni  dalla  data  della  sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta
le disposizioni del presente articolo. Salva  diversa  previsione  da
parte delle leggi regionali e degli strumenti  urbanistici  comunali,
il  mutamento  della  destinazione  d'uso  all'interno  della  stessa
categoria funzionale e' sempre consentito.)) 
                             Art. 23 quater
                     NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Titolo III
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilità


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo II
Sanzioni


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                              Art. 31 (L) 
      Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, 
           in totale difformita' o con variazioni essenziali 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; 
             decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, 
    convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
    1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di
costruire quelli che comportano  la  realizzazione  di  un  organismo
edilizio  integralmente  diverso  per  caratteristiche   tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto  del  permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio  o  parte  di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 
    2.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente   ufficio
comunale,  accertata  l'esecuzione  di  interventi  in   assenza   di
permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero  con  variazioni
essenziali,  determinate  ai  sensi  dell'articolo  32,  ingiunge  al
proprietario  e  al  responsabile  dell'abuso  la  rimozione   o   la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che  viene  acquisita
di diritto, ai sensi del comma 3. 
    3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione  e
al ripristino dello stato dei luoghi nel termine  di  novanta  giorni
dall'ingiunzione,  il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche'   quella
necessaria,  secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche,   alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive  sono  acquisiti  di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita  non
puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte   la   complessiva
superficie utile abusivamente costruita. 
    4.  L'accertamento   dell'inottemperanza   alla   ingiunzione   a
demolire,  nel  termine  di  cui  al   comma   3,   previa   notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel  possesso  e
per  la  trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che  deve  essere
eseguita gratuitamente. 
    4-bis.  L'autorita'  competente,   constatata   l'inottemperanza,
irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione,  in  caso  di  abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo
27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico  elevato  o
molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata  o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio,  fatte  salve  le
responsabilita' penali, costituisce  elemento  di  valutazione  della
performance individuale nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
amministrativo-contabile   del   dirigente    e    del    funzionario
inadempiente. 
    4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma  4-bis  spettano
al  comune  e  sono  destinati  esclusivamente  alla  demolizione   e
rimessione in pristino  delle  opere  abusive  e  all'acquisizione  e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 
    4-quater. Ferme restando le competenze delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
a  statuto  ordinario  possono  aumentare  l'importo  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis  e  stabilire  che
siano periodicamente reiterabili  qualora  permanga  l'inottemperanza
all'ordine di demolizione. 
    5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza  del  dirigente  o
del  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  a  spese   dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione  consiliare  non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che
l'opera  non  contrasti  con   rilevanti   interessi   ((urbanistici,
ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico)). 
    6.  Per  gli  interventi   abusivamente   eseguiti   su   terreni
sottoposti, in base  a  leggi  statali  o  regionali,  a  vincolo  di
inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.
Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere  abusive
ed al ripristino dello stato dei  luoghi  a  spese  dei  responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione  si
verifica a favore del patrimonio del comune. 
    7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili  e  alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti  degli  ufficiali
ed agenti di  polizia  giudiziaria  e  delle  relative  ordinanze  di
sospensione e trasmette i dati  anzidetti  all'autorita'  giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
    8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla  data
di constatazione della inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  27,  ovvero  protrattasi  oltre  il  termine
stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente  organo
regionale, nei  successivi  trenta  giorni,  adotta  i  provvedimenti
eventualmente  necessari  dandone  contestuale   comunicazione   alla
competente autorita' giudiziaria ai fini  dell'esercizio  dell'azione
penale. 
    9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il  giudice,
con la sentenza di condanna per il  reato  di  cui  all'articolo  44,
ordina la demolizione delle opere stesse  se  ancora  non  sia  stata
altrimenti eseguita. 
    9-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3. 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                              Art. 33 (L) 
Interventi di ristrutturazione edilizia in  assenza  di  permesso  di
                  costruire o in totale difformita' 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
  1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformita' da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici  sono
resi conformi alle prescrizioni degli  strumenti  urbanistico-edilizi
entro il congruo termine stabilito dal dirigente o  del  responsabile
del competente ufficio comunale con  propria  ordinanza,  decorso  il
quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese  dei
responsabili dell'abuso. 
  2.  Qualora,  sulla  base  di  motivato  accertamento  dell'ufficio
tecnico comunale, il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  non  sia
possibile, il dirigente o il  responsabile  dell'ufficio  irroga  una
sanzione  pecunaria   pari   al   doppio   dell'aumento   di   valore
dell'immobile,   conseguente   alla   realizzazione   delle    opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,  in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.  392,  e  con
riferimento all'ultimo costo di produzione  determinato  con  decreto
ministeriale, aggiornato alla data di  esecuzione  dell'abuso,  sulla
base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con  la  esclusione,
per i comuni non tenuti all'applicazione della  legge  medesima,  del
parametro  relativo  all'ubicazione  e   con   l'equiparazione   alla
categoria A/1 delle categorie non  comprese  nell'articolo  16  della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da  quello  di
abitazione la sanzione e' pari  al  doppio  dell'aumento  del  valore
venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio. 
  3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili  vincolati  ai
sensi  del   decreto   legislativo   29   ottobre   1999,   n.   490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del  vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e  sanzioni  previste  da  norme
vigenti, ordina la restituzione  in  pristino  a  cura  e  spese  del
responsabile dell'abuso, indicando  criteri  e  modalita'  diretti  a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una  sanzione
pecuniaria da 516 euro a 5164 euro. 
  4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se  non
vincolati,  compresi  nelle  zone  omogenee  A,  di  cui  al  decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o  il  responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela  dei
beni culturali ed ambientali  apposito  parere  vincolante  circa  la
restituzione in pristino o la irrogazione della  sanzione  pecuniaria
di cui al precedente comma. Qualora il parere non  venga  reso  entro
novanta  giorni  dalla  richiesta  il  dirigente  o  il  responsabile
provvede autonomamente. 
  5.  In  caso  di  inerzia,  si  applica  la  disposizione  di   cui
all'articolo 31, comma 8. 
  6. E' comunque dovuto il contributo  di  costruzione  di  cui  agli
articoli 16 e 19. 
  6-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo  22,
comma 3, eseguiti in assenza di ((segnalazione certificata di  inizio
attivita')) o in totale difformita' dalla stessa. 
                              Art. 34 (L) 
  Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di 
                               costruire 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
  1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti  a  cura  e  spese  dei
responsabili  dell'abuso  entro  il  termine  congruo  fissato  dalla
relativa ordinanza del dirigente  o  del  responsabile  dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del  comune  e  a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 
  2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio  della
parte  eseguita  in  conformita',  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio applica  una  sanzione  pari  al  doppio  del  costo  di
produzione, stabilito in base alla legge  27  luglio  1978,  n.  392,
della parte dell'opera realizzata  in  difformita'  dal  permesso  di
costruire, se ad uso  residenziale,  e  pari  al  doppio  del  valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale. 
  2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti  in
parziale  difformita'  dalla  ((segnalazione  certificata  di  inizio
attivita')). 
  2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non  si  ha
parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano
per  singola  unita'  immobiliare  il  2  per  cento   delle   misure
progettuali. 
                             Art. 34 bis
                     NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE
                              Art. 35 (L) 
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di
                            enti pubblici 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; 
         decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, 
              convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
  1. Qualora sia accertata la realizzazione,  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di
permesso di costruire, ovvero in totale o  parziale  difformita'  dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida
non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione  ed
il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione  all'ente
proprietario del suolo. 
  2. La demolizione e' eseguita a cura del  comune  ed  a  spese  del
responsabile dell'abuso. 
  3. Resta fermo il potere di autotutela dello  Stato  e  degli  enti
pubblici  territoriali,  nonche'  quello  di  altri  enti   pubblici,
previsto dalla normativa vigente. 
  3-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti  in
assenza di ((segnalazione certificata di inizio  attivita')),  ovvero
in totale o parziale difformita' dalla stessa. 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                              Art. 39 (L) 
     Annullamento del permesso di costruire da parte della regione 
      (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito 
         dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del 
     Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) 
 
  1. Entro dieci anni dalla  loro  adozione  le  deliberazioni  ed  i
provvedimenti comunali che  autorizzano  interventi  non  conformi  a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi  o
comunque in contrasto con la normativa  urbanistico-edilizia  vigente
al momento  della  loro  adozione,  possono  essere  annullati  dalla
regione. 
  2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro  diciotto  mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto
dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso,
al proprietario della costruzione, al progettista, e al  comune,  con
l'invito a  presentare  controdeduzioni  entro  un  termine  all'uopo
prefissato. 
  3. In pendenza delle procedure  di  annullamento  la  regione  puo'
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a
mezzo di ufficiale  giudiziario,  nelle  forme  e  con  le  modalita'
previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al  comma
2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa  di  avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non  sia  stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1. 
  4. Entro sei mesi dalla  data  di  adozione  del  provvedimento  di
annullamento,  deve  essere  ordinata  la  demolizione  delle   opere
eseguite in base al titolo annullato. 
  5. I provvedimenti di sospensione  dei  lavori  e  di  annullamento
vengono  resi  noti  al  pubblico  mediante  l'affissione   nell'albo
pretorio del comune dei dati relativi  agli  immobili  e  alle  opere
realizzate. 
  5-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi
a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti  edilizi
o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al  momento  della  scadenza  del  termine   di   30   giorni   dalla
presentazione della ((segnalazione certificata di inizio attivita')). 
                              Art. 40 (L) 
                    Sospensione o demolizione di 
               interventi abusivi da parte della regione 
      (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito 
         dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del 
     Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) 
 
  1. In caso  di  interventi  eseguiti  in  assenza  di  permesso  di
costruire o in contrasto con  questo  o  con  le  prescrizioni  degli
strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora
il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la  regione
puo' disporre la sospensione o la demolizione delle  opere  eseguite.
Il provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque  anni  dalla
dichiarazione di agibilita' dell'intervento. 
  2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione  e'  notificato
al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori.  Lo  stesso  provvedimento  e'
comunicato inoltre al comune. 
  3. La sospensione non puo' avere una durata superiore  a  tre  mesi
dalla data della notifica entro  i  quali  sono  adottate  le  misure
necessarie per eliminare le ragioni della  difformita',  ovvero,  ove
non sia possibile, per la rimessa in pristino. 
  4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la
rimessa in pristino o la demolizione  delle  opere  e'  assegnato  un
termine entro  il  quale  il  responsabile  dell'abuso  e'  tenuto  a
procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla esecuzione del provvedimento stesso.  Scaduto  inutilmente  tale
termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori. 
    4-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma  3,  realizzati
in assenza di ((segnalazione certificata di inizio attivita'))  o  in
contrasto  con  questa  o  con  le   prescrizioni   degli   strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento
della scadenza del termine di 30  giorni  dalla  presentazione  della
((segnalazione certificata di inizio attivita')). 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                              Art. 48 (L) 
               Aziende erogatrici di servizi pubblici 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45) 
 
  1. E' vietato a tutte le aziende  erogatrici  di  servizi  pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di  opere  prive  di
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo il 30 gennaio 1977 e per le  quali  non  siano  stati  stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. 
  2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad  allegare  alla  domanda
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di  costruire,  o,
per le opere abusive, gli estremi del permesso in  sanatoria,  ovvero
copia della domanda di permesso in sanatoria  corredata  della  prova
del pagamento delle somme dovute a titolo  di  oblazione  per  intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente  alle  prime  due  rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e'  nullo  e  il
funzionario  della  azienda  erogatrice,  cui   sia   imputabile   la
stipulazione del  contratto  stesso,  e'  soggetto  ad  una  sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di
un servizio  pubblico,  in  luogo  della  documentazione  di  cui  al
precedente comma, puo' essere prodotta copia di una  fattura,  emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale  risulti  che  l'opera
gia' usufruisce di un pubblico servizio. 
  3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli  estremi  della  licenza  edilizia  puo'  essere  prodotta  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, attestante  che  l'opera
e' stata  iniziata  in  data  anteriore  al  30  gennaio  1977.  Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. 
  3-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli  interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione   mediante
((segnalazione   certificata   di   inizio   attivita'))   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa. 
  3-ter.  Al  fine  di  consentire  una  piu'  penetrante   vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici  di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la  stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare  al  sindaco
del comune ove e' ubicato l'immobile  le  richieste  di  allaccio  ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con  indicazione  della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero  degli  altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in  sanatoria
presentata, corredata dalla prova  del  pagamento  per  intero  delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza  di  tale  obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la  sanzione  pecuniaria  da  euro
10.000 ad euro 50.000  nei  confronti  delle  aziende  erogatrici  di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria  da  euro  2.582  ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti. 

Capo III
Disposizioni fiscali


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                              Art. 59 (L) 
                             Laboratori 
              (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 
 
  1.  Agli  effetti  del  presente  testo  unico   sono   considerati
laboratori ufficiali: 
    a) i laboratori degli istituti  universitari  dei  politecnici  e
delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari
di architettura; 
    b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del  centro  studi
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); 
    b-bis)  il  laboratorio  dell'Istituto   sperimentale   di   rete
ferroviaria italiana spa; 
    b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per  le  strade
(ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad  effettuare  prove
di crash test per le barriere metalliche. 
  ((2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente  capo,  altri
laboratori ad effettuare: 
    a) prove sui materiali da costruzione; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134; 
    c) prove di laboratorio su terre e rocce.)) 
  3. L'attivita' dei  laboratori,  ai  fini  del  presente  capo,  e'
servizio di pubblica utilita'. 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Sezione I
Adempimenti


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Sezione II
Vigilanza


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Sezione III
Norme penali


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

                              Art. 82 (L) 
       Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche 
          negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico 
              (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; 
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; 
      decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 
 
  1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici  e  privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo,  sono
eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30  marzo
1971, n. 118, e successive  modificazioni,  alla  sezione  prima  del
presente capo, al regolamento approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503,  recante   norme   per
l'eliminazione delle  barriere  architettoniche,  e  al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
  2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al  pubblico  soggetti
ai vincoli di cui al decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490,
nonche' ai vincoli previsti da  leggi  speciali  aventi  le  medesime
finalita', ((nel caso di)) mancato rilascio del nulla osta  da  parte
delle autorita' competenti alla tutela del  vincolo,  la  conformita'
alle norme vigenti in materia  di  accessibilita'  e  di  superamento
delle barriere  architettoniche  puo'  essere  realizzata  con  opere
provvisionali,  come  definite  dall'articolo  7  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle  quali  sia
stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'. 
  3.  Alle  comunicazioni  allo  sportello  unico  dei  progetti   di
esecuzione dei  lavori  riguardanti  edifici  pubblici  e  aperti  al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai  sensi  dell'articolo  22,  sono
allegate  una  documentazione  grafica   e   una   dichiarazione   di
conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e  di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del  comma
2 del presente articolo. 
  4. Il rilascio del permesso di costruire per le  opere  di  cui  al
comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita'  del  progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
dirigente o il responsabile  del  competente  ufficio  comunale,  nel
rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui al  comma
1, deve accertare che le opere siano state  realizzate  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle  barriere
architettoniche.  A  tal  fine  puo'   richiedere   al   proprietario
dell'immobile  o  all'intestatario  del  permesso  di  costruire  una
dichiarazione resa sotto forma  di  perizia  giurata  redatta  da  un
tecnico abilitato. 
  5. La richiesta di modifica di destinazione  d'uso  di  edifici  in
luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico   e'   accompagnata   dalla
dichiarazione di cui al comma  3.  Il  rilascio  del  certificato  di
agibilita' e' condizionato alla verifica  tecnica  della  conformita'
della dichiarazione allo stato dell'immobile. 
  6. Tutte le opere  realizzate  negli  edifici  pubblici  e  privati
aperti al pubblico  in  difformita'  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia  di  accessibilita'  e   di   eliminazione   delle   barriere
architettoniche, nelle quali le difformita'  siano  tali  da  rendere
impossibile  l'utilizzazione  dell'opera  da  parte   delle   persone
handicappate, sono dichiarate inagibili. 
  7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno  per
la propria competenza, sono direttamente responsabili,  relativamente
ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate.  Essi
sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con  la  sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso  da  uno  a
sei mesi. 
  8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41  del
1986, sono modificati con  integrazioni  relative  all'accessibilita'
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione  e
alla realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione  di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione  della  segnaletica
installata in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle  persone
handicappate. 
  9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di  cui  all'articolo  27  della  citata  legge  n.  118  del   1971,
all'articolo 2 del  citato  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui
alla sezione prima  del  presente  capo,  e  al  citato  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.  236.  Le  norme  dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti  con  le  disposizioni  del
presente articolo perdono efficacia. 

Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Sezione II
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                             Art. 94 bis 
                     NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE 

Sezione III
Repressione delle violazioni


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Sezione IV
Disposizioni finali


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                            Art. 126 (R)
                     Certificazione di impianti

      1.  Il  committente  e' esonerato dall'obbligo di presentazione
del  progetto  di  cui  all'articolo  125  se,  prima dell'inizio dei
lavori,   dichiari   di   volersi  avvalere  della  facolta'  di  cui
all'articolo 111, comma 2.

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali