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REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1711

Testo unificato contenente provvedimenti a favore degli agenti ex-combattenti delle Ferrovie dello Stato. (027U1711)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1958)
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Testo in vigore dal:  27-5-1958
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Art. 6



Agli agenti che si trovino nelle condizioni di beneficiare del precedente art. 3 è corrisposto in aggiunta, colla stessa decorrenza e colle stesse norme, un compenso annuo di benemerenza per ricompense al valor militare o per mutilazioni od invalidità nella misura seguente:

a) di L. 200 per i decorati della croce al merito di guerra o della croce di guerra al valor militare;

b) di L. 300 per i decorati di medaglia di bronzo al valor militare e per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie a sensi del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e la cui mutilazione od invalidità derivi da ferite o malattie riportate o contratte in detta zona, ovvero da ferite riportate fuori della zona di operazione ma per effetto di un mezzo bellico diretto dal nemico;

c) di L. 400 per i decorati di medaglia d'argento al valor militare e per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie a sensi del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e la cui mutilazione od invalidità derivi da ferite o malattie riportate o contratte in zona di operazione, ovvero da ferite riportate fuori della zona di operazione ma per effetto di un mezzo bellico diretto dal nemico.

Agli effetti del presente comma sono equiparate alla medaglia d'argento al valor militare le promozioni per merito di guerra;

d) di L. 500 per i decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Sono escluse dal compenso di cui al presente articolo le invalidità per malattia quando il relativo assegno sia già scaduto al 1° luglio 1922.

Per le invalidità causate da malattie contratte in prigionia, nonché per quelle riconosciute dopo il 1° luglio 1922, è corrisposto il premio solamente se dipendono da infermità tubercolari e sempre quando sia ben provato che queste sono state contratte in zona di combattimento o in prigionia.

I compensi di cui al presente articolo sono concessi soltanto agli agenti ai quali siano state applicate le disposizioni di cui al precedente art. 3, eccezione fatta a favore di tutti gli agenti decorati con medaglia al valor militare o con croce dell'Ordine militare di Savoia per fatto di guerra, o dei promossi per merito di guerra, e dei mutilati ed invalidi per ferite in combattimento.
Inoltre, i compensi stessi non sono fra loro cumulabili, ma verrà concesso soltanto il premio previsto da quel comma che risulti più favorevole all'agente.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 3 aprile 1958, n. 471 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1 luglio 1958".