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LEGGE 3 aprile 1958, n. 471

Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1962)
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Testo in vigore dal:  27-5-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1° luglio 1958.