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LEGGE 3 aprile 1958, n. 471

Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1962)
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Testo in vigore dal: 27-5-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6  del
regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e  successive  estensioni,  in
favore del personale dipendente dall'Amministrazione  delle  ferrovie
dello  Stato,  in  possesso  della  qualifica  di  ex  combattente  o
assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1°  luglio
1958.