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REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1711

Testo unificato contenente provvedimenti a favore degli agenti ex-combattenti delle Ferrovie dello Stato. (027U1711)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1958)
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Testo in vigore dal:  27-5-1958
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Art. 3



Agli agenti di qualunque grado delle Ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 4 novembre 1918 o anteriore, i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 e come tali abbiano prestato servizio in zona di operazione durante la guerra 1915-1918, è concesso, a partire dal 1° luglio 1922, un compenso in ragione di L. 75 annue per ogni semestre trascorso in detta zona, serbando buona condotta come richiesto all'art. 7

Invece, agli agenti sopra indicati che siano stati nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza posteriore al 4 novembre 1918, ma anteriore al 21 ottobre 1923, il compenso suddetto è limitato a L. 50 annue per ogni semestre come specificato sopra a partire dal 1° luglio 1922 o dalla data della loro nomina nel personale stabile, in prova, o nel ruolo aggiunto se posteriore.

Il precedente comma è applicabile anche agli agenti nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza posteriore al 21 ottobre 1923, purché però in servizio dell'Amministrazione al 1° luglio 1922 e non sia intervenuta interruzione di servizio fra questa ultima data e quella della loro nomina nel personale stabile, in prova o nel ruolo aggiunto: per essi la decorrenza del compenso non può essere anteriore alla data di decorrenza di tale nomina.

Nel computo del tempo trascorso in zona di operazione la frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre compiuto, altrimenti si trascura.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 3 aprile 1958, n. 471 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1 luglio 1958".