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REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1921, n. 261

Contenente provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione, istituito col R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442. (021U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1975)
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Testo in vigore dal:  28-12-1975
aggiornamenti all'articolo

Art. 14




È istituito apposito fondo nel bilancio del Ministero dell'interno, per la concessione di elargizioni non superiori a L. 8000 alle famiglie degli ufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonché degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere.

Tali elargizioni possono essere effettuate anche a favore delle famiglie degli altri agenti di pubblica sicurezza di cui all'art. 18 del testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690 vittime del dovere in conseguenza dei servizi di polizia.
(6) (7) (8) (9) (10)
((11))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 21 dicembre 1924, n. 2074 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "È ridotta a L. 200,000, per l'esercizio 1924-25, la somma di L. 500,000 stabilita, per premi alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali carabinieri vittime del dovere, dall'art. 14 del R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, recante provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 14 maggio 1925, n. 617 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "È stabilita in L. 200,000, per l'esercizio 1925-26, la somma da destinarsi a premi alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali Carabinieri vittime dal dovere, di cui all'art. 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, recante provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di investigazione".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 3 giugno 1926, n. 921 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "È stabilita in L. 150,000, per l'esercizio 1926-27, la somma da destinarsi a premi alle famiglie dei funzionari, agenti, e Reali carabinieri vittime del dovere, di cui all'art. 14 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 261".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 9 giugno 1927, n. 857 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "È stabilita in L. 150,000, per l'esercizio finanziario 1927-1928, la somma da destinarsi ad elargizioni alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali carabinieri vittime del dovere, di cui all'art. 14 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 261".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura delle elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a L.
100.000".
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 10 febbraio 1953, n. 116 nel modificare l'articolo unico del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura delle elargizioni previste dall'art. 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle da sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle Forze armate medesime".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 15 dicembre 1967, n. 1261 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere".
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 22 febbraio 1968, n. 101 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 ottobre 1973, n. 629 nel modificare l'art. 1 della L. 22 febbraio 1968, n. 101 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a L.
10.000.000".
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 28 novembre 1975, n. 624 nel modificare l'art. 3 della L. 27 ottobre 1973, n. 629 che a sua volta ha modificato l'art. 1 della L. 22 febbraio 1968, n. 101, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo è elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975".