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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 836

Elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1953)
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Testo in vigore dal:  8-4-1953
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia vittime del dovere;
Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 181, recante modificazioni al decreto-legge surrichiamato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

((La misura delle elargizioni previste dall'art. 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle da sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle Forze armate medesime.
Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sarà tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte.
Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito

nella legge 16 giugno 1927, n. 985, concernente elargizioni a favore

delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia vittime del dovere;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 181, recante modificazioni al decreto-legge surrichiamato;

Vista il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. ((La misura delle elargizioni previste dall'art. 14 del regio

decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico

della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non

superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle da

sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle Forze armate medesime. Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sarà

tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte. Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma

dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181)).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO - CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 settembre 1947

Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 30. - VENTURA