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LEGGE 27 ottobre 1973, n. 629

Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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Testo in vigore dal:  9-2-2013
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Art. 3



La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a L. 10.000.000. (1)
Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso. (2) (4)
((6))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto (con l'art. 1) che "la decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è fissata al 1 gennaio 1973"; inoltre ha disposto (con l'art. 2) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo è elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la speciale elargizione di cui al presente articolo e successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui al presente articolo sono elevate ad euro 200.000.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, nel sopprimere il numero 678) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprende vigore".