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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 490

Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1952)
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Testo in vigore dal:  17-3-1948
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Art. 8

((Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari o penali;
b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente o dal ruolo speciale, rispettivamente in base agli articoli 38 e 38-bis della legge 11 marzo 1925, n. 397, e successive modificazioni, e all'art. 5 lettera E, della legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato.
Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate agli ufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione. Essi ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.
Il collocamento in ausiliaria, o la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto d'impiego.
Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento in ausiliaria o la dispensa di cui sopra dovranno essere sostituiti dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.
Resta fermo per gli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale, sia d'ufficio che su domanda))
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