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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 490

Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1952)
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Testo in vigore dal: 25-6-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni
Visto   il   testo   unico  1° agosto  1936,  n. 1493,  e  successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  marina, di concerto con il
Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Nell'attesa  che  vengano  emanate  disposizioni legislative per la
sistemazione   degli  organici  degli  ufficiali  della  Marina,  gli
ufficiali  inferiori  dei  Corpi  militari  della  Marina in servizio
permanente  effettivo  possono,  con  decreto  Reale, su proposta del
Ministro  per  la marina, essere collocati in ausiliaria o dispensati
dal  servizio,  con  le norme stabilite dai seguenti articoli e nella
misura  che  sara'  indicata  per  ciascun  grado  e  ruolo con Regio
decreto,  da  emanarsi  su  proposta  del  Ministro per la marina, di
concerto con il Ministro per il tesoro.