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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 490

Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1952)
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Testo in vigore dal:  25-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni Visto il testo unico 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali della Marina, gli ufficiali inferiori dei Corpi militari della Marina in servizio permanente effettivo possono, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, essere collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado e ruolo con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro.