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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179

Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Aministrazione. (045U0179)

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Testo in vigore dal:  12-5-1945

Art. 6



In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Le Amministrazioni devono dare immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.