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REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 1223

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (031U1223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1710 (in G.U. 26/01/1932, n. 20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal:  9-4-1938
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo stesso;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa del Corpo stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il 1° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, modificato dal 2° comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, il 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, e l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, sono sostituiti come appresso:
«Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Regio esercito, e si compone di:
Ufficiali generali:
N. 1 generale di divisione, comandante in secondo;
» 3 generali di brigata, comandanti di zona;
Ufficiali superiori:
» 17 colonnelli;
» 44 tenenti colonnelli da ridursi a 36 con diminuzione di 2 unità all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1938:
» 44 maggiori da elevarsi a 52 con aumento di 2 unità all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1938;
Ufficiali inferiori:
» 250 capitani;
» 307 tenenti e sottotenenti, subalterni, di cui uno sottotenente maestro direttore di banda e 6 sottotenenti Maestri di scherma;
Sottufficiali:
» 820 marescialli maggiori;
» 1.385 marescialli capi e marescialli;
» 2.000 brigadieri;
» 1.560 sottobrigadieri;
Truppa:
» 2.280 appuntati;
» 17.287 guardie;
» 1.660 allievi;
di cui:
» 1 colonnello;
» 36 capitoni;
» 4 maggiori;
» 24 tenenti e sottotenenti;
» 180 marescialli maggiori;
» 203 marescialli capi e marescialli;
» 258 brigadieri;
» 203 sottobrigadieri;
» 135 appuntati;
» 259 guardie.
per i Servizi di polizia tributaria investigativa.
((8))

«Non sono compresi nella tabella i militari dislocati nelle Colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo».

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AGGIORNAMENTO (8)

Il Regio D.L. 17 marzo 1938, n. 268, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1938, n. 990, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 25 gennaio 1937, n. 116, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 993, ha conseguentemente disposto:
-(con l'art. 2, comma 1) che "L'organico dei sottotenenti maestri di scherma della Regia guardia di finanza, fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, è aumentato di una unità, da considerarsi in soprannumero e da riassorbirsi all'atto in cui sarà per verificarsi la prima vacanza nell'organico stesso".
-(con l'art. 3, comma 1) che "Nell'organico dei tenenti e sottotenenti, subalterni, della Regia guardia di finanza, previsti per i servizi d'istituto, fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, numero 116, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 993, sarà mantenuto scoperto un posto, fino al riassorbimento dell'unità da considerarsi in soprannumero all'organico dei sottotenenti maestri di scherma, ai sensi del precedente art. 2".