stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1930, n. 1429

Disposizioni relative al Corpo della Regia guardia di finanza. (030U1429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1699 (in G.U. 08/01/1931, n.5).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-10-1931
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
di finanza;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento
gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, sull'abolizione
delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e sull'istituzione delle imposte di consumo;
Visti i Regi decreti 3 luglio 1930, nn. 1012 e 1013, che abrogano le convenzioni coi comuni di Roma e di Napoli, rese esecutive con i Regi decreti 3 gennaio 1926, nn. 162 e 163, nonché la convenzione aggiuntiva col Governatorato di Roma, resa esecutiva con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2792, e che approvano le convenzioni stipulate rispettivamente col Governatorato e col Comune anzidetti per i servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione delle imposte di consumo, affidati fino al 30 giugno 1930 a contingenti fuori
organico di militari della Regia guardia di finanza;
Visto l'art. 19 della legge 17 aprile 1930, n. 480, che detta norme relative all'ordinamento ed all'avanzamento nel Regio esercito e che istituisce la qualifica di primo tenente;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme giuridiche intese a regolare l'assorbimento nell'organico della Regia guardia di finanza della eccedenza dei militari di essa che il 21 aprile, il 16 maggio e il 1° luglio 1930 hanno cessato di essere fuori quadro, a disposizione del Governatorato di Roma e del comune di Napoli per servizi relativi alle imposte sul consumo ; nonché ad istituire la qualifica di primo tenente ed a modificare talune
disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di
finanza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le

finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il secondo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, è modificato come segue:

«
((Non sono compresi nella tabella i militari dislocati nelle Colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo))
».