stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1281

Che reca provvedimenti per la R. guardia di finanza. (023U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2000)
Testo in vigore dal:  15-7-1923

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO O PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;
Visti i RR. decreti-legge 27 ottobre 1922, n. 1427; e 18 dicembre 1922, n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali del R. esercito e della R. guardia di finanza;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 95, che ha soppresso l'Ispettorato generale della R. guardia di finanza e istituito, alla dipendenza del Comando generale, un ufficio tecnico per la polizia tributaria;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Corpo della R. guardia di finanza dipende dal Ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di guerra, alle operazioni militari.

Nessun appartenente al Corpo della R. Guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

La R. guardia di finanza di stanza nelle Colonie ha verso i Governatori la stessa dipendenza che ha nel Regno verso il Ministro delle finanze.