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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3170

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (023U3170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
Testo in vigore dal:  9-10-1931
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, aggiungere: «e da un ufficio militare».

((«Il reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo si effettua nominando al grado di sottotenente gli allievi che abbiano superato con buon esito presso la scuola allievi ufficiali il corso di istruzione della durata normale di tre anni scolastici.

«Possono essere ammessi alla scuola allievi ufficiali secondo le norme determinate dal Ministro per le finanze con suo decreto:

a) fino alla concorrenza di metà dei posti, i giovani forniti di titolo finale di studi conseguito in istituti di istruzione media di secondo grado da stabilire con decreto Ministeriale, che possiedano i requisiti necessari per essere ammessi a prestare servizio nel Corpo o, se già appartenenti alla Regia guardia di finanza, il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando abbiano compiuto il 18° e non altrepassato il 25° anno di età nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande;

b) per l'altra metà dei posti, i sottufficiali del Corpo che possiedano il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, abbiano almeno quattro anni di servizio militare, di cui uno da sottufficiale, e non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

«In difetto di elementi idonei in una delle due categorie, la proporzione sarà variata a favore dell'altra.

«Gli ammessi alla scuola allievi ufficiali non appartenenti al Corpo contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla ove, al termine dei corsi, non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dalla scuola stessa o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso.

«Tale diritto di rescissione compete a tutti gli allievi ufficiali per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla scuola.

«Gli allievi che vengono a cessare di appartenere alla scuola allievi ufficiali non possono esservi riammessi.

«Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi provenienti dai licenziati delle scuole medie, che non abbiano grado di sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere»))
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