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REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1930, n. 1429

Disposizioni relative al Corpo della Regia guardia di finanza. (030U1429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1699 (in G.U. 08/01/1931, n.5).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
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Testo in vigore dal: 9-10-1931
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31  dicembre  1923,
n. 3170, nonche' i Regi decreti-legge  6  maggio  1926,  n.  844;  13
febbraio 1927, n. 282; 19 gennaio 1928, n. 26; 15 novembre  1928,  n.
2609, e 21 gennaio 1929, n. 132, sull'ordinamento della Regia guardia 
di finanza; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento 
gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; 
 
  visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, sul 
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali 
del Regio esercito; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, sull'abolizione 
delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e sull'istituzione 
delle imposte di consumo; 
 
  Visti i Regi decreti 3 luglio 1930, nn. 1012 e 1013,  che  abrogano
le convenzioni coi comuni di Roma e di Napoli, rese esecutive  con  i
Regi decreti 3 gennaio 1926, nn. 162 e 163,  nonche'  la  convenzione
aggiuntiva col Governatorato di Roma, resa esecutiva con  R.  decreto
29 dicembre 1927, n. 2792, e che approvano le  convenzioni  stipulate
rispettivamente col  Governatorato  e  col  Comune  anzidetti  per  i
servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione delle imposte 
di consumo, affidati fino al 30 giugno 1930 a contingenti fuori 
organico di militari della Regia guardia di finanza; 
 
  Visto l'art. 19 della legge 17 aprile 1930, n. 480, che detta norme
relative all'ordinamento ed all'avanzamento nel Regio esercito e che 
istituisce la qualifica di primo tenente; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  emanare  norme
giuridiche intese a regolare l'assorbimento nell'organico della Regia
guardia di finanza della eccedenza dei militari di  essa  che  il  21
aprile, il 16 maggio e il 1° luglio  1930  hanno  cessato  di  essere
fuori quadro, a disposizione del Governatorato di Roma e  del  comune
di Napoli per servizi relativi alle imposte sul consumo ; nonche'  ad
istituire la qualifica di primo tenente ed a modificare talune 
disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di 
finanza; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le 
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il secondo comma dell'art. 1 del Regio  decreto-legge  15  novembre
1928, n. 2609, e' modificato come segue: 
 
  «((Non sono compresi  nella  tabella  i  militari  dislocati  nelle
Colonie  e  quelli   messi   comunque   a   disposizione   di   altre
Amministrazioni e per  i  quali  gli  assegni  non  fanno  carico  al
bilancio del Corpo))».