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REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1928, n. 26

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza al servizio sanitario del Corpo. (028U0026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 settembre 1928, n. 2103 (in G.U. 27/09/1928, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
Testo in vigore dal:  26-1-1932
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Art. 18




Per la carica di direttore dei conti negli uffici di amministrazione delle legioni sono assunti in servizio nel Corpo ufficiali della Regia guardia di finanza o dei corpi amministrativi del Regio esercito, di grado non superiore al settimo, richiamati dall'ausiliaria o dalla aspettativa per riduzione di quadri.

Per fronteggiare l'onere derivante allo Stato dal richiamo in servizio di ufficiali per lo scopo suindicato, l'organico stabilito dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, numero 844, per i servizi di polizia tributaria è diminuito di dieci marescialli maggiori e di dieci marescialli capi.

((Le funzioni di direttore dei conti possono essere affidate altresì agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, alla data della pubblicazione della presente legge, a riposo per raggiunti limiti di età, purché non siano trascorsi sei mesi dall'avvenuto ricollocamento in congedo e sempre quando conservino l'idoneità fisica a ben disimpegnare le funzioni cui devono essere adibiti, da accertarsi nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore per i mutilati e invalidi di guerra.

La riassunzione in servizio dei mutilati od invalidi di guerra per le funzioni di cui ai precedenti commi, non può eccedere la durata di quattro anni))
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