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REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1928, n. 26

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza al servizio sanitario del Corpo. (028U0026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 settembre 1928, n. 2103 (in G.U. 27/09/1928, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
Testo in vigore dal: 10-2-1928
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  della  Regia
guardia di finanza, approvato con R. decreto  26  novembre  1914,  n.
1440; 
 
  Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31  dicembre  1923,
n. 3170, nonche' i Regi decreti 6 maggio 1926, n. 844, e 13  febbraio
1927, n. 282, che hanno portato modificazioni  all'ordinamento  della
Regia guardia di finanza; 
 
  Visto  il  decreto  31  dicembre   1923,   n.   3171,   riguardante
l'ordinamento del servizio sanitario per il Corpo della Regia guardia
di finanza; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   ritoccare
l'ordinamento del servizio sanitario della Regia guardia di  finanza,
allo scopo di renderlo meno oneroso per lo Stato, e di  ridurre,  gli
organi costituenti il Comando generale del Corpo; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra  e
per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 14  giugno  1923,  n.
1281, e' abrogato. 
 
  Il Primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n.  1281,
modificato dall'art. 1 del R. decreto 31  dicembre  1923,  n.3170,  e
dall'art. 1 del  R.  decreto-legge  13  febbraio  1927,  n.  282,  e'
sostituito dal seguente: 
 
  «Il comandante generale della  Regia  guardia  di  finanza  risiede
presso, il Ministero delle finanze, ed e' coadiuvato dal generale  di
divisione comandante in secondo, da un generale di brigata del  Regio
esercito a disposizione per la preparazione militare del Corpo, da un
ufficio di segreteria, da un ufficio per la polizia tributaria  e  da
un ufficio amministrativo. 
 
  Il terzo comma dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n.  1281,
e' sostituito dal seguente: 
 
  «Le promozioni a generale di brigata hanno luogo  a  scelta  fra  i
colonnelli che abbiano tenuto lodevolmente, per due anni  almeno,  il
comando di una legione o la direzione dell'ufficio  di  segreteria  o
quella dell'ufficio per la polizia tributaria».