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REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1928, n. 26

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza al servizio sanitario del Corpo. (028U0026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 settembre 1928, n. 2103 (in G.U. 27/09/1928, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
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Testo in vigore dal:  10-2-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;
Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, nonché i Regi decreti 6 maggio 1926, n. 844, e 13 febbraio 1927, n. 282, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il decreto 31 dicembre 1923, n. 3171, riguardante l'ordinamento del servizio sanitario per il Corpo della Regia guardia di finanza;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ritoccare l'ordinamento del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, allo scopo di renderlo meno oneroso per lo Stato, e di ridurre, gli organi costituenti il Comando generale del Corpo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è abrogato.

Il Primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n.3170, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, è sostituito dal seguente:

«Il comandante generale della Regia guardia di finanza risiede presso, il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato dal generale di divisione comandante in secondo, da un generale di brigata del Regio esercito a disposizione per la preparazione militare del Corpo, da un ufficio di segreteria, da un ufficio per la polizia tributaria e da un ufficio amministrativo.

Il terzo comma dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

«Le promozioni a generale di brigata hanno luogo a scelta fra i colonnelli che abbiano tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di una legione o la direzione dell'ufficio di segreteria o quella dell'ufficio per la polizia tributaria».