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REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 844

Modificazioni alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza. (026U0844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1927, n. 874 (in G.U. 14/06/1927, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1938)
Testo in vigore dal:  9-4-1938
aggiornamenti all'articolo

Art. 7



L'art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, quale fu modificato dall'art. 13 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3170, è sostituito dai seguenti:

«Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Regio esercito, e si compone di:
Ufficiali generali:
N. 1 generale di divisione, comandante in secondo;
» 3 generali di brigata, comandanti di zona;
Ufficiali superiori:
» 17 colonnelli;
» 44 tenenti colonnelli da ridursi a 36 con diminuzione di 2 unità all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1938:
» 44 maggiori da elevarsi a 52 con aumento di 2 unità all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1938;
Ufficiali inferiori:
» 250 capitani;
» 307 tenenti e sottotenenti, subalterni, di cui uno sottotenente maestro direttore di banda e 6 sottotenenti Maestri di scherma;
Sottufficiali:
» 820 marescialli maggiori;
» 1.385 marescialli capi e marescialli;
» 2.000 brigadieri;
» 1.560 sottobrigadieri;
Truppa:
» 2.280 appuntati;
» 17.287 guardie;
» 1.660 allievi;
di cui:
» 1 colonnello;
» 36 capitoni;
» 4 maggiori;
» 24 tenenti e sottotenenti;
» 180 marescialli maggiori;
» 203 marescialli capi e marescialli;
» 258 brigadieri;
» 203 sottobrigadieri;
» 135 appuntati;
» 259 guardie.
per i Servizi di polizia tributaria investigativa.
((9))


«Ai militari suddetti è conservato il supplemento dell'indennità militare speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 170 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente art. 26.

«Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e per i servizi interni delle dogane si potranno trattenere al corpo dopo il 25° anno e non oltre il 30° anno di servizio, con vincolo annuale di ferma senza diritto ad ulteriori promozioni né ad aumenti di pensione, i marescialli e i marescialli capi che ne facciano domanda e possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento».

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 19 gennaio 1928, n. 26, convertito senza modificazioni dalla L. 6 settembre 1928, n. 2103, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Per fronteggiare l'onere derivante allo Stato dal richiamo in servizio di ufficiali per lo scopo suindicato, l'organico stabilito dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, numero 844, per i servizi di polizia tributaria è diminuito di dieci marescialli maggiori e di dieci marescialli capi".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 17 marzo 1938, n. 268, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1938, n. 990, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 25 gennaio 1937, n. 116, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 993, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 24 luglio 1931, n. 1223, convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1710, ha conseguentemente disposto:
-(con l'art. 2, comma 1) che "L'organico dei sottotenenti maestri di scherma della Regia guardia di finanza, fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, è aumentato di una unità, da considerarsi in soprannumero e da riassorbirsi all'atto in cui sarà per verificarsi la prima vacanza nell'organico stesso";
-(con l'art. 3, comma 1) che "Nell'organico dei tenenti e sottotenenti, subalterni, della Regia guardia di finanza, previsti per i servizi d'istituto, fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, numero 116, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 993, sarà mantenuto scoperto un posto, fino al riassorbimento dell'unità da considerarsi in soprannumero all'organico dei sottotenenti maestri di scherma, ai sensi del precedente art. 2".