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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3170

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (023U3170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
Testo in vigore dal:  1-3-1924

Art. 13




Il primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dai seguenti:

«Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere, entro il limite di un cinquantesimo della forza organica del corpo, e della relativa spesa, un contingente di militari scelti fra i più atti allo speciale servizio.

«Ai militari suddetti spettano le indennità fisse ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo specializzati dei carabinieri Reali della categoria inquirenti. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente articolo 26».

La locuzione «288 marescialli, fra capi e ordinari» compresa nel 2° comma del precitato art. 29, è sostituita dalla seguente: «288 fra marescialli e marescialli capi».