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REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 844

Modificazioni alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza. (026U0844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1927, n. 874 (in G.U. 14/06/1927, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1938)
Testo in vigore dal: 1-2-1929
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto testo unico della legge sull'ordinamento della Regia  guardia
di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440; 
 
  Visti i Regi-decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31  dicembre  1923,
n. 3170, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della  Regie
guardia di finanza; 
 
  Visto il R decreto 16 settembre 1923,  n.  2114,  istitutivo  della
scuola d'applicazione per la polizia tributaria investigativa; 
 
  Visto Part. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926. n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di ripianare le  vacanze
verificatesi nel ruolo generale della Regia guardia di finanza  e  di
fissare definitivamente il  contingente  organico  occorrente  per  e
servizi di polizia tributaria investigativa; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli ufficiali di cui all'art. 2 del R. decreto 14 giugno  1923,  n.
1281, sono aumentati di un sottotenente maestro direttore di banda, e
di due sottotenenti maestri di scherma.  I  limiti  di  eta'  di  cui
all'art. 19 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono  fissati  ad
anni 62 per il sottotenente maestro direttore di banda e ad  anni  56
per i sottotenenti maestri di scherma. 
 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  21  gennaio  1929,  n.   132,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 23 agosto 1929,  n.  1728,  ha  disposto  (con
l'art. 3, commi 1 e 2) che "I limiti di eta' fissati per  il  maestro
direttore di banda dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n.
844, sono ridotti a 60 anni. 
  Il  maestro  direttore  di  banda   potra'   pero',   su   conforme
insindacabile  giudizio  di   apposita   Commissione   composta   del
comandante generale, del comandante in secondo e del comandante della
Legione allievi, essere trattenuto in  servizio  con  concessione  da
rinnovarsi di anno in anno, sino al raggiungimento del  65°  anno  di
eta'".