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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1281

Che reca provvedimenti per la R. guardia di finanza. (023U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2000)
Testo in vigore dal:  10-3-1937
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Art. 29




Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Regio esercito, e si compone di:
((Ufficiali generali:

N. 1 generale di divisione, comandante in secondo;

» 3 generali di brigata, comandanti di zona.

Ufficiali superiori:

N: 17 colonnelli;

» 44 tenenti colonnelli da ridursi a 36 con diminuzione di 2 unità all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1938:

» 44 maggiori da elevarsi a 52 con aumento di 2 unità all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1938;

Ufficiali inferiori:

N. 250 capitani;

» 307 tenenti e sottotenenti, subalterni, di cui uno sottotenente maestro direttore di banda e 6 sottotenenti Maestri di scherma;

Sottufficiali:

N. 820 marescialli maggiori;

» 1385 marescialli capi e marescialli;

N. 2000 brigadieri;

» 1560 sottobrigadieri.

Truppa:

N. 2280 appuntati;

» 17287 guardie;

» 1660 allievi.

di cui:

» 1 colonnello;

» 36 capitani;

» 4 maggiori;

» 24 tenenti e sottotenenti;

» 180 marescialli maggiori;

» 203 marescialli capi e marescialli;

» 258 brigadieri;

» 203 sottobrigadieri;

» 135 appuntati;

» 259 guardie.

per i Servizi di polizia tributaria investigativa))
.

Ai militari suddetti è conservato il supplemento dell'indennità militare speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 170 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente art. 26.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e per i servizi interni delle dogane si potranno trattenere al corpo dopo il 25° anno e non oltre il 30° anno di servizio, con vincolo annuale di ferma senza diritto ad ulteriori promozioni né ad aumenti di pensione, i marescialli e i marescialli capi che ne facciano domanda e possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.