stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2034

Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana. (028U2034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3133 (in G.U. 18/01/1929, n. 15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare su nuove e più efficienti basi l'Associazione italiana della Croce Rossa;
Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III) parte supplementare, col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione suddetta, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, n. 768 (serie III);
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in corpo morale con R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21 maggio 1882, n. 768, ha per scopi:

a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
;

b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 12 FEBBRAIO 1930, N. 84, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1930, N. 578, COME MODIFICATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 NOVEMBRE 1947, N. 1256;

c) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 12 FEBBRAIO 1930, N. 84, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1930, N. 578, COME MODIFICATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 NOVEMBRE 1947, N. 1256;

d) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 12 FEBBRAIO 1930, N. 84, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1930, N. 578, COME MODIFICATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 NOVEMBRE 1947, N. 1256.

e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
.