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REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2034

Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana. (028U2034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3133 (in G.U. 18/01/1929, n. 15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-10-1928 al: 14-3-1930
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare su nuove e più efficienti basi l'Associazione italiana della Croce Rossa;
Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III) parte supplementare, col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione suddetta, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, n. 768 (serie III);
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in corpo morale con R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21 maggio 1882, n. 768, ha per scopi:

a) di recare soccorso, con personale e con mezzi proprii, ai malati e feriti in guerra e di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, secondo la Convenzione internazionale di Ginevra 6 luglio 1906, messa in vigore nel Regno con R. decreto 9 settembre 1907, n. 545;

b) di svolgere opera nel campo della profilassi delle malattie infettive, e in quelli dell'assistenza sanitaria e della educazione igienica a favore delle popolazioni più bisognose;

c) di attendere all'istruzione e preparazione tecnico-professionale di idoneo personale di assistenza, anche ai sensi e per gli effetti così della legge 23 giugno 1927, n. 1264, come del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

d) di recar soccorso in caso di pubbliche calamità, in conformità con le disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, contenute nel R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

e) di collaborare con le Croci Rosse degli altri Stati e con le Istituzioni internazionali di Croce Rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale per il raggiungimento degli scopi filantropici comuni.