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REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2034

Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana. (028U2034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3133 (in G.U. 18/01/1929, n. 15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di riordinare su nuove e
piu' efficienti basi l'Associazione italiana della Croce Rossa; 
 
  Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n.  1243  (serie  III)  parte
supplementare, col quale fu eretta  in  corpo  morale  l'Associazione
suddetta, in base alla facolta' conferita al Governo dalla  legge  22
maggio 1882, n. 768 (serie III); 
 
  Veduti il R. decreto-legge 14 dicembre  1919,  n.  2469,  e  il  R.
decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con  R.  decreto-legge  14
dicembre 1919, n. 2970; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno per la guerra,  per
la marina e per l'aeronautica, e dei Ministri per le finanze e per le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in  corpo  morale
con R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21
maggio 1882, n. 768, ha per scopi: 
 
    a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212)); 
 
    b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO  D.L.  12  FEBBRAIO  1930,  N.  84,
CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1930, N. 578,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO  STATO  13  NOVEMBRE
1947, N. 1256; 
 
    c) LETTERA ABROGATA DAL REGIO  D.L.  12  FEBBRAIO  1930,  N.  84,
CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1930, N. 578,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO  STATO  13  NOVEMBRE
1947, N. 1256; 
 
    d) LETTERA ABROGATA DAL REGIO  D.L.  12  FEBBRAIO  1930,  N.  84,
CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1930, N. 578,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO  STATO  13  NOVEMBRE
1947, N. 1256. 
 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212)).