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LEGGE 17 aprile 1930, n. 578

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana. (030U0578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-5-1930

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De Bono - Mosconi
- Gazzera - Sirianni - Balbo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.