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REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1926, n. 2441

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati firmato a Parigi il 25 gennaio 1924 per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie avente sede in Parigi. (026U2441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1928, n. 1961 (in G.U. 12/09/1928, n. 213).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/01/1981)
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Testo in vigore dal:  21-1-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo sarà annualmente iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1926-1927, l'annuo assegno di una somma corrispondente all'ammontare della categoria prevista all'art. 11 dello statuto organico dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.(1) (2) (3)
((4))


Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 156. - Ferretti.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 3 agosto 1928, n. 1961 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È convertito in legge il R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo firmato a Parigi fra l'Italia ed altri Stati, il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi, colla sostituzione, nel primo comma dell'art. 2, delle parole: «ammontare della categoria prima, prevista all'art. 11» alle altre: «ammontare della categoria prevista all'art. 11»".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 14 agosto 1971, n. 845 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo, previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, è stabilito, a partire dall'anno 1970, in franchi francesi 50.201".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 26 marzo 1975, n. 93 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, è stabilito, a partire dal 1973, nel controvalore in lire di franchi francesi 79.159".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 22 dicembre 1980, n. 927 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione del fondo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, e dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1975, n. 93, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, è autorizzato un contributo straordinario per una somma pari all'ammontare di franchi francesi 232.854 per gli impegni finanziari dell'Italia fino al 31 dicembre 1979, in favore del citato Ufficio internazionale delle epizoozie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per l'anno finanziario 1980 il contributo a favore del predetto Ufficio è stabilito nel controvalore in lire di franchi francesi 181.450".