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LEGGE 14 agosto 1971, n. 845

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi.

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Testo in vigore dal:  7-11-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo, previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, è stabilito, a partire dall'anno 1970, in franchi francesi 50.201.