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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 927

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi.

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Testo in vigore dal:  21-1-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ad integrazione del fondo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, e dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1975, n. 93, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, è autorizzato un contributo straordinario per una somma pari all'ammontare di franchi francesi 232.854 per gli impegni finanziari dell'Italia fino al 31 dicembre 1979, in favore del citato Ufficio internazionale delle epizoozie.
Per l'anno finanziario 1980 il contributo a favore del predetto Ufficio è stabilito nel controvalore in lire di franchi francesi 181.450.